IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2004 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggionamento ed addestramento: per l'Esercito, ottanta ufficiali per periodi di cinque giorni, 10 ufficiali, 2 sottoufficiali e 7 militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, pari a tre ufficiali, un sottufficiale e un militare di truppa in ragione d'anno; per la Marina militare, quarantotto ufficiali e diciannove sottufficiali per periodi di 30 giogni, pari a quattro ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno.