IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l'art.  50  della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive
modificazioni,  sullo  stato  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  47  della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni,  sullo  stato  dei  sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  119  del  decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio  1964,  n.  237,  riguardante  la  leva  e  il  reclutamento
obbligatorio;
  Considerata   la   necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento  e
all'addestramento  del  personale  in  congedo  ancora  soggetto agli
obblighi militari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno 2004 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di  personale  in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per
aggionamento ed addestramento:
    per  l'Esercito,  ottanta ufficiali per periodi di cinque giorni,
10  ufficiali, 2 sottoufficiali e 7 militari di truppa per periodi di
cinquanta  giorni,  pari  a  tre  ufficiali,  un  sottufficiale  e un
militare di truppa in ragione d'anno;
    per  la  Marina  militare,  quarantotto  ufficiali  e  diciannove
sottufficiali  per  periodi  di 30 giogni, pari a quattro ufficiali e
due sottufficiali in ragione d'anno.