IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1. Approvazione  del  modello  per  la  «Comunicazione  relativa al
regime  di  tassazione  per trasparenza nell'ambito delle societa' di
capitali».
    1.1. E'   approvato,   ai   sensi   del   decreto   del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  23 aprile  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  101  del  30 aprile  2004, il modello per la
«Comunicazione  relativa  al  regime  di  tassazione  per trasparenza
nell'ambito  delle  societa' di capitali», con le relative istruzioni
per la compilazione, annessi al presente provvedimento.
    1.2.   Il  modello  di  cui  al  punto  1.1  e'  composto  da  un
frontespizio,  contenente  i  dati  relativi al regime di trasparenza
esercitato  e  al  tipo  di comunicazione effettuata, i dati relativi
alla   societa'   partecipata,  al  rappresentante  firmatario  della
comunicazione  e  ai  soggetti  partecipanti,  la  sottoscrizione del
rappresentante   firmatario  della  comunicazione  e  l'impegno  alla
presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della
trasmissione telematica.
  2. Modalita'  di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla
stampa  della  comunicazione  relativa  al  regime  di tassazione per
trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali.
    2.1. Il  modello di comunicazione di cui al punto 1 e' presentato
in  via  telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della
trasmissione  telematica  di  cui  all'art.  3,  commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  ovvero  avvalendosi  di un ufficio locale
dell'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede all'invio telematico. La
prova  della presentazione e' costituita dalla ricevuta rilasciata in
via  telematica  dall'Agenzia  delle  entrate  che attesta l'avvenuto
ricevimento della comunicazione.
    2.2. La   trasmissione   telematica   dei  dati  contenuti  nella
comunicazione di cui al punto 1 e' effettuata utilizzando il prodotto
di gestione denominato «trasparenza fiscale», che e' reso disponibile
gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate   nel   sito  internet
www.agenziaentrate.  gov.it,  ovvero le specifiche tecniche contenute
nell'allegato al presente provvedimento.
    2.3. E'  fatto,  comunque,  obbligo  ai soggetti incaricati della
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di
rilasciare  all'interessato  la  comunicazione  di  cui al punto 1 su
modelli  conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il
presente  provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa
in   via   telematica,   nonche'   copia  della  ricevuta  rilasciata
dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.
    2.4. Il   modello   di   cui  al  punto  1  e'  reso  disponibile
gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti
internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo
modello  puo'  essere  altresi'  prelevato  da  altri siti internet a
condizione  che  sia  conforme  per  struttura  e  sequenza  a quello
approvato  con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito
dal  quale  e'  stato  prelevato  nonche'  gli  estremi  del presente
provvedimento.
    2.5.  Il  modello  di  cui  al punto 1 puo' essere riprodotto con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o  di  altri  tipi  di  stampanti,  che  comunque
garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' del modello stesso nel
tempo.
Motivazioni.
  Il  decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n. 344, di attuazione
della   riforma  dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  ha
modificato  il  testo  unico  delle  imposte sui redditi (di seguito:
«TUIR»),  introducendo,  tra  l'altro,  gli  articoli 115  e  116, in
conformita'  ai  principi  dettati  dall'art. 4, comma 1, lettera h),
della legge di delega 7 aprile 2003, n. 80.
  In  particolare,  e'  stato  introdotto il regime di tassazione per
trasparenza  nell'ambito  delle  societa'  di capitali, prevedendo la
possibilita'  che  le  medesime societa' possano esercitare l'opzione
per il predetto regime di tassazione secondo la disciplina recata dai
citati articoli 115 e 116 del TUIR.
  Le disposizioni applicative dell'esercizio di tale facolta' e della
relativa  disciplina,  sono state emanate con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004, previsto dall'art. 115,
comma  9,  del  TUIR,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del
30 aprile 2004 (di seguito: «decreto»).
  La  predetta  disciplina  stabilisce  che  l'opzione  debba  essere
esercitata,  oltre  che  dalla societa' partecipata, anche da tutti i
soci  e  si  considera  perfezionata  quando  viene  trasmessa  dalla
societa' partecipata all'Agenzia delle entrate entro il primo dei tre
periodi di imposta di sua efficacia.
  La  medesima  comunicazione deve essere, altresi', effettuata dalla
societa'  partecipata,  nei  casi  di  rinnovo dell'opzione, entro il
primo   periodo   d'imposta   successivo  al  triennio  di  efficacia
dell'opzione stessa.
  Inoltre,  nell'ipotesi  di mutamento della compagine sociale ovvero
di modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei
diritti   di  voto  nelle  assemblee  previste  dagli  articoli 2364,
2364-bis  e  2479-bis del codice civile, che comportino la perdita di
efficacia  dell'opzione ai sensi dell'art. 6 del decreto, la societa'
partecipata  deve  effettuare,  entro  i successivi trenta giorni, le
relative comunicazioni all'Agenzia delle entrate.
  Infine  e'  previsto  che  in  caso di fusione o di scissione della
societa'  partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data
da  cui  l'operazione  esplica  i  suoi  effetti  fiscali, salvo che,
ricorrendo  i presupposti stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 115 del
TUIR,  essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il
periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.
  Pertanto,  il  presente  provvedimento  approva  il  modello per la
«Comunicazione  relativa  al  regime  di  tassazione  per trasparenza
nell'ambito  delle  societa' di capitali», con le relative istruzioni
per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:
    esercizio   dell'opzione  per  la  trasparenza  fiscale,  di  cui
all'art. 4, comma 1, del decreto;
    rinnovo   dell'opzione   per  la  trasparenza  fiscale,  a  norma
dell'art. 5 del decreto;
    perdita  di  efficacia  dell'opzione  per la trasparenza fiscale,
secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto;
    conferma  del  regime  di  tassazione  per  trasparenza, ai sensi
dell'art. 10, comma 4, del decreto.
  Il  presente  provvedimento  definisce,  inoltre,  le  modalita' di
presentazione,  reperibilita'  e  autorizzazione  alla  stampa  della
comunicazione  relativa  al  regime  di  tassazione  del  consolidato
nazionale,  stabilendo,  in particolare, che la trasmissione dei dati
contenuti  nella  comunicazione avvenga in via telematica utilizzando
il   prodotto  informatico  denominato  «trasparenza  fiscale»,  reso
disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito
internet,  ovvero  le  specifiche tecniche contenute nell'allegato al
medesimo provvedimento.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto   del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  e
successive  modificazioni, recante approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi (articoli da 115 a 116).
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
  Decreto  del  Ministero  delle finanze 31 luglio 1998, e successive
modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del
12 agosto  1998,  concernente,  tra l'altro, le modalita' tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni.
  Legge  7 aprile  2003,  n.  80,  recante  delega  al Governo per la
riforma del sistema fiscale statale (art. 4).
  Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali.
  Decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344,  recante riforma
dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  a norma dell'art. 4
della legge 7 aprile 2003, n. 80.
  Decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004,
recante   disposizioni  applicative  del  regime  di  tassazione  per
trasparenza  nell'ambito  delle  societa'  di  capitali,  di cui agli
articoli da 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2004
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara