IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge  29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro
delle  imprese  di  cui  all'art.  2188  del  codice  civile,  ed  in
particolare l'art. 8, che dispone che le procedure per l'istituzione,
la  tenuta  ed  il  funzionamento  del registro stesso debbano essere
disciplinate  da  regolamento  di  attuazione  emanato  dal  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581, recante il regolamento di attuazione della predetta legge n.
580 del 1993;
  Visto  l'art. 31, comma 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000,
n.  340,  e  successive  modificazioni,  il  quale prevede l'obbligo,
fissato  da  ultimo al 31 ottobre 2003, dell'invio telematico, ovvero
su  supporto  informatico  mediante  l'utilizzo della firma digitale,
delle  domande,  delle  denunce  e  degli atti che le accompagnano da
presentarsi  all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di
quelle  di  spettanza  degli  imprenditori individuali e dei soggetti
tenuti alla denuncia al REA;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n. 10 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;
  Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, recante approvazione
delle  specifiche  tecniche per la creazione di programmi informatici
finalizzati  alla  compilazione  delle  domande  e  delle  denunce da
presentare  all'ufficio del registro delle imprese per via telematica
o su supporto informatico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 10 dicembre 2003;
  Ritenuto   necessario  provvedere  per  l'ipotesi  di  smarrimento,
distruzione  o  malfunzionamento  del dispositivo di firma digitale o
comunque  impedimento  da  parte  del  soggetto  obbligato, anche per
motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, garantendo in ogni caso
la  correntezza  amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso
il registro delle imprese;
  Ritenuto  altresi'  necessario  provvedere  in merito alla gestione
informatica  degli allegati voluminosi agli atti depositati presso il
registro delle imprese:
  Ritenuto    infine    opportuno   consentire,   in   un'ottica   di
semplificazione   delle   procedure,   l'utilizzazione   della  posta
elettronica  certificata  per  la  comunicazione  tra  gli uffici del
registro delle imprese e gli utenti;
  Acquisito il parere favorevole dell'Unione italiana delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  in  materia  di
valutazione di impatto amministrativo sulle camere di commercio;
  Acquisito   il   conforme   parere   della   Commissione   per   la
semplificazione delle procedure concernenti il registro delle imprese
e il REA di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Mancato funzionamento degli strumenti informatici
  1.  Nel  caso  di  mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei
dispositivi informatici necessari alla predisposizione ed all'inoltro
delle denunce, delle domande e degli atti che le accompagnano, per le
finalita'  indicate  nell'art.  31,  comma 2, della legge 24 novembre
2000,  n.  340  e  per un periodo superiore alle tre ore consecutive,
avuto  riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico degli
uffici  del registro delle imprese, si applica la procedura di cui al
successivo comma.
  2.  L'utente  abilitato  e'  autorizzato ad inoltrare al competente
Registro  delle  imprese  la distinta di accompagnamento prevista dal
decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive 31 ottobre 2003,
stampata  su carta e sottoscritta con firma autografa dall'obbligato,
unitamente a copia degli atti che l'accompagnano da rilasciarsi nella
stessa   forma   richiesta   ai  fini  della  pubblicita'  e  ad  una
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  47  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, attestante i
motivi di mancato funzionamento.