Al   Ministero   per  le  politiche
                                  agricole   -   Dipartimento   delle
                                  politiche  di  mercato  - Direzione
                                  generale  agroalimentare  - Ufficio
                                  IV - Seminativi
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti - Coldiretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura - Confagricoltura
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori - C.I.A.
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  professionali  agricole  italiane -
                                  Copagri
                                  All'Associazione          nazionale
                                  cerealisti
                                  All'Associazione    nazionale   tra
                                  produttori  di  alimenti zootecnici
                                  (Assalzoo)
                                  All'Associazione Italmopa
                                  All'Unipi

  La   presente   circolare   reca   istruzioni   e  chiarimenti  per
l'applicazione  della  normativa comunitaria relativa al conferimento
dei    cereali   all'intervento   nel   corso   della   campagna   di
commercializzazione 2004/2005.
  1.  La  campagna  di  commercializzazione  dei cereali ha inizio il
1° luglio 2004 e termina il 30 giugno 2005. Tuttavia gli acquisti dei
cereali offerti all'intervento possono essere effettuati soltanto nel
periodo  decorrente  dal  1° agosto  2004  al  30 aprile  2005,  come
disposto  dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1784/03 del 29 settembre 2003.
Va  precisato  a  tal  fine  che  il  termine  del  30 aprile 2005 e'
perentorio  e  pertanto  verranno  considerate  decadute  le  offerte
pervenute all'AGEA successivamente a tale termine.
  2.  Per  poter  essere conferiti all'intervento i cereali (frumento
tenero,  frumento  duro,  segale,  orzo,  granturco  e  sorgo) devono
soddisfare  le seguenti condizioni e requisiti previsti dal Reg. (Ce)
n. 824/2000 del 19 aprile 2000 e successive modifiche:
    essere raccolti nella Comunita';
    essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10
tonnellate  per  il  frumento  duro  e di 80 tonnellate per gli altri
cereali;
    essere di qualita' sana, leale e mercantile;
    presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nella annessa
tabella A.
  3.  Le  offerte all'intervento devono essere presentate all'AGEA, a
pena  di inammissibilita', con domanda scritta redatta in conformita'
al  modello  (allegato  1)  in  ogni  sua  parte  e  spedita in plico
raccomandato  o  trasmessa  tramite  telefax con l'obbligo di inviare
senza indugio la documentazione in originale.
  All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
    dichiarazione  sostitutiva  del  certificato  di  iscrizione  nel
registro delle imprese (redatto in conformita' all'allegato 2);
    fotocopia  (di  entrambe le facciate) del documento di identita',
in corso di validita', del sottoscrittore dell'offerta;
    originale  del  certificato  delle  analisi chimico-merceologiche
relativo al prodotto offerto.
  Qualora  l'offerta  risulti  ammissibile  l'AGEA comunichera' entro
cinque   giorni  all'offerente  il  centro  di  intervento  e  l'Ente
depositario presso il quale dovra' essere effettuato il conferimento.
  La  quantita' di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata
franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.
  L'ultima  consegna  deve  aver  luogo entro la fine del quarto mese
successivo  a  quello  di  ricezione  dell'offerta, tuttavia non puo'
essere superato il termine del 1° luglio 2005.
  4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato
al  momento  dell'offerta fino al centro di intervento verso il quale
sara' avviato sono a carico dell'offerente.
  Nel   caso   in   cui   i  cereali  siano  presi  in  carico  senza
movimentazione  fisica  nel  magazzino  ove  sono giacenti al momento
dell'offerta,  dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di
uscita   dal   magazzino   corrispondenti  ai  compensi  riconosciuti
dall'AGEA  all'ente  depositario nonche' le minori spese di trasporto
che  l'offerente  avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse
avvenuta nel magazzino del centro di intervento piu' vicino.
  5.  La presa in consegna dei cereali e' subordinata alla condizione
dell'accertamento preventivo, presso il depositario, teso ad appurare
che  l'intera  partita da prendere in consegna negli stessi magazzini
dell'Ente  depositario  possieda  la  qualita'  e  le caratteristiche
previste per il conferimento all'intervento.
  Tale   accertamento   deve   essere   effettuato   su  un  campione
rappresentativo  della  partita offerta, costituito da un prelievo in
contraddittorio  con  l'offerente  per  ogni  consegna  e comunque da
almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
  A  detto  prelievo  in  contraddittorio  prendera'  parte personale
dell'AGEA o dalla medesima delegato.
  Dal  campione  rappresentativo verranno costituiti sei esemplari di
cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine e comunque
non  oltre  tre  giorni dal prelievo presso un laboratorio di analisi
designato dall'AGEA.
  L'AGEA  fara'  eseguire  le analisi delle caratteristiche fisiche e
tecnologiche  dei  campioni  prelevati  entro  20  giorni  lavorativi
decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.
  In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato
rilasciato  dal  laboratorio  designato, i cereali saranno restituiti
all'offerente  con  spese a suo carico, comprese quelle sostenute per
l'ammasso.  Nell'ipotesi  di controversia si procedera' ad effettuare
nuovamente   i  controlli  necessari  e  le  relative  spese  saranno
sostenute dalla parte soccombente.
  Fermo  restando  l'obbligo dell'Ente depositario di provvedere alla
verifica   del   peso   della   partita   consegnata   alla  presenza
dell'offerente,   l'AGEA   sottoporra'   successivamente  la  partita
medesima  a  controlli  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5,
paragrafo 5, del Reg.(Ce) n. 824/2000 e Reg.(Ce) n. 336/2003.
  Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso depositario o allo stesso
legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte,
anche  in  forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale
appartiene l'Ente depositario, il prelievo dei campioni e la verifica
del   peso   della  partita  verranno  effettuate  con  le  modalita'
sopraindicate  da  personale  dell'AGEA e/o da organismi di controllo
incaricati dall'AGEA medesima.
  Qualora  il  conferimento  dei cereali avvenga senza movimentazione
fisica,  nel  magazzino nel quale il prodotto e' ammassato al momento
dell'offerta, la presa in consegna puo' essere effettuata soltanto se
risultano  soddisfatte  le  condizioni  previste dall'art. 5 del Reg.
(Ce) n. 824/2000, e Reg.(Ce) n. 336/2003, ed in particolar modo:
    nella  contabilita'  di  magazzino  siano  indicati  la quantita'
constatata  per  ogni  pesata, le caratteristiche qualitative fisiche
del  prodotto  accertate al momento della pesatura, in particolare il
grado   di   umidita',   i   trattamenti  effettuati,  gli  eventuali
trasferimenti;
    la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;
    l'Ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in
tutti  i  suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilita'
di magazzino;
    le  caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura
e  riportate  nella  contabilita'  di magazzino coincidano con quelle
risultanti  dal  campione rappresentativo della partita costituito in
base  ai  campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di
controllo  incaricati  dall'AGEA  medesima  secondo la procedura gia'
indicata.
  6.  Per  tutti  i  cereali  il  prezzo  di  intervento e' di 101,31
euro/tonnellata.
  Per  il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei
mesi  di  luglio, agosto e settembre e' quello di maggio 2004 e cioe'
107,82 euro/tonnellata.
  Tale  prezzo  e'  suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per
effettive  caratteristiche calcolate applicando al prezzo medesimo le
percentuali riportate nelle allegate tabelle B, C, D, E, F, G nonche'
delle maggiorazioni mensili previste in relazione al mese di consegna
del  prodotto  (tabella  H)  di  cui  all'allegato II del Reg.(CE) n.
1784/03.
  Il  pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene
effettuato  al  conferente direttamente dall'AGEA tra il trentesimo e
il  trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna
del prodotto.
  Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento
del  prezzo  di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti
dal  superamento  del  termine  medesimo  per  cause  non  imputabili
all'AGEA  saranno  a carico degli operatori responsabili (offerente o
depositario).
    Roma, 6 agosto 2004
                       p. Il titolare dell'Ufficio monocratico: Nanni