IL CAPO
             del Dipartimento per i trasporti terrestri
              e per i sistemi informatici e statistici

  Visto   il   decreto   ministeriale  del  Ministero  dei  trasporti
23 febbraio  1971,  n. 2445, con il quale sono state approvate «Norme
tecniche  per  gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali  convoglianti  liquidi  e  gas  con ferrovie ed altre linee di
trasporto»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,   recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri servizi di
trasporto;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del   Ministero  dell'interno
24 novembre  1984  recante  norme  di  sicurezza  antincendio  per il
trasporto,  la  distribuzione,  l'accumulo  e l'utilizzazione del gas
naturale con densita' non superiore a 0,8;
  Visto il decreto ministeriale del Ministro dei trasporti 2 novembre
1987,  n.  975,  con il quale e' stata approvata la parziale modifica
delle  disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature
di  controllo  e  dei  congegni  di intercettazione espresse al punto
2.5.1 delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio
1971,  n.  2445,  ed  e'  stato  stabilito  che le linee ferroviarie,
realizzate   nell'ambito  di  centri  abitati,  con  impianti  aventi
caratteristiche  costruttive  di  linea  metropolitana debbano essere
considerate  sotto  il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art. 12
del D.L.L. 23 febbraio 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme
relative  agli  attraversamenti di cui al citato decreto ministeriale
23 febbraio 1971, n. 2445;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  16 novembre  1999
recante  le  modifiche  al  citato decreto ministeriale del Ministero
dell'interno 24 novembre 1984;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
  Ravvisata  l'opportunita' di apportare alcune modifiche alle citate
norme  in  relazione alle innovazioni tecnologiche, intervenute nella
qualita'   dei   materiali  utilizzati  per  la  realizzazione  delle
condotte, nei metodi di posa in opera delle stesse, ed alle obiettive
difficolta',   frequentemente   incontrate,  nella  sistemazione  dei
congegni di intercettazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  con l'allegato al presente decreto le modifiche ai
punti:
    2.1.1.3  -  2.1.1.5 - 2.1.2.3 - 2.1.2.7 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.4 -
2.3.6  -  2.3.7  -  2.4.1  - 2.4.2 - 2.4.4 - 2.4.6 - 2.4.11 - 2.5.1 -
2.5.2  - 4.1.1.5, delle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per
i  parallelismi  di  condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie  ed  altre linee di trasporto» gia' approvate con il decreto
ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.