IL CAPO del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informatici e statistici Visto il decreto ministeriale del Ministero dei trasporti 23 febbraio 1971, n. 2445, con il quale sono state approvate «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Visto il decreto ministeriale del Ministro dei trasporti 2 novembre 1987, n. 975, con il quale e' stata approvata la parziale modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione espresse al punto 2.5.1 delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445, ed e' stato stabilito che le linee ferroviarie, realizzate nell'ambito di centri abitati, con impianti aventi caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano essere considerate sotto il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art. 12 del D.L.L. 23 febbraio 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme relative agli attraversamenti di cui al citato decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445; Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1999 recante le modifiche al citato decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche alle citate norme in relazione alle innovazioni tecnologiche, intervenute nella qualita' dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte, nei metodi di posa in opera delle stesse, ed alle obiettive difficolta', frequentemente incontrate, nella sistemazione dei congegni di intercettazione; Decreta: Art. 1. Sono approvate con l'allegato al presente decreto le modifiche ai punti: 2.1.1.3 - 2.1.1.5 - 2.1.2.3 - 2.1.2.7 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.4 - 2.3.6 - 2.3.7 - 2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.4 - 2.4.6 - 2.4.11 - 2.5.1 - 2.5.2 - 4.1.1.5, delle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto» gia' approvate con il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.