Alle  associazioni di produttori di
                                  materiali da costruzione
                                  All'associazione          nazionale
                                  costruttori edili
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla CNA

    Con  il decreto 7 aprile 2004 sono stati pubblicati i riferimenti
UNI  delle  norme  armonizzate esistenti nel settore dei materiali da
costruzione.
    Tuttavia  ai  fini  della  marcatura CE dei prodotti le Autorita'
competenti  dei diversi Paesi U.E. possono indicare attraverso propri
provvedimenti  nazionali  quali  caratteristiche essenziali contenute
nell'appendice   ZA   della   norma   armonizzata   sono  oggetto  di
dichiarazione di prestazione da parte del produttore.
    Nei  casi  in  cui  nelle  appendici  Z.A.  in corrispondenza dei
requisiti  essenziali  non  esiste  una  prescrizione legislativa, il
produttore  puo' non indicare il valore della caratteristica indicata
nell'appendice  Z.A.  applicando l'indicazione N.P.D. (No Performance
Determinated)  per cui la marcatura CE non e' accompagnata per queste
voci dai valori in possesso o meno del produttore.
    Il  Comitato  Costruzioni  dell'UNI  ha  predisposto per numerosi
prodotti le allegate schede relative alle corrispondenti appendici ZA
in  cui in corrispondenza alle caratteristiche essenziali armonizzate
indica  l'esistenza  o  meno di disposizioni legislative nazionali, e
nei   casi   in  cui  queste  non  esistono,  propone  l'introduzione
dell'obbligo  di  indicare  o  meno  i  valori  corrispondenti  delle
caratteristiche  del  prodotto  dandone la motivazione che si ritiene
oggettiva.
    Tenuto  conto  che  il Comitato Costruzioni dell'UNI e' un organo
tecnico  in cui sono rappresentate la maggioranza delle diverse parti
interessate,   comprese   le  Pubbliche  Amministrazioni  competenti,
l'orientamento assunto da tale organo in corrispondenza delle diverse
caratteristiche   tecniche   rappresenta  un  valore  consensuale  di
particolare  rilevanza  che  puo'  essere  assunto  dai produttori di
materiale  da  costruzione  allo  scopo  di migliorare il commercio e
l'adozione   di   materiali  prodotti  conformemente  alla  direttiva
89/106/CE.
    L'orientamento che emerge dalla presente circolare non pregiudica
ovviamente  la  facolta'  delle diverse Amministrazioni competenti di
integrare   la  legislazione  esistente  con  specifici  obblighi  di
indicazione  dei valori corrispondenti alle diverse norme armonizzate
seguendo le procedure previste dalla legislazione italiana in vigore.
      Roma, 5 agosto 2004

                              Il direttore generale per lo sviluppo
                                 produttivo e la competitività
                                               Goti