IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
                per i beni culturali e paesaggistici

  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato Codice;
  Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999 n 300 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2004
con  il  quale  e'  stato  conferito  all'architetto  Roberto  Cecchi
l'incarico   di   Capo  del  Dipartimento  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
del  19 luglio  2004 ed in particolare l'art. 2, comma 4 con il quale
si  dispone  che  ai  sensi  dell'art.  23, comma 11 del sopraccitato
decreto  del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004 l'architetto
Roberto Cecchi assuma la reggenza della Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici;
  Rilevato  che  l'art.  8  del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  173/2004  individuando le funzioni ed i compiti della
Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici al comma
3  dispone  che  siano  di  norma  delegate ai direttori regionali le
funzioni  di  cui  al  comma  2,  lettere  b),  c)  e d) del medesimo
articolo.
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  delegate  ai  direttori  regionali  per  i  beni  culturali e
paesaggistici le seguenti funzioni:
    a) dichiarare  su  proposta  delle  competenti  soprintendenze di
settore  l'interesse  culturale  delle cose di proprieta' privata, ai
sensi dell'art. 13 del codice;
      b)verificare  la  sussistenza dell'interesse culturale nei beni
appartenenti  a  soggetti  pubblici  e  a persone giuridiche private,
senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del codice;
    c) dettare,   su   proposta   delle  soprintendenze  di  settore,
prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del codice.