IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata   del  vino  «Vernaccia  di  Serrapetrona»  ed  e'  stato
approvato  il  relativo  disciplinare  di  produzione,  e  successive
modifiche;
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Vernaccia di
Serrapetrona»   in   data   26 marzo   2002  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del   vino   «Vernaccia  di  Serrapetrona»,  gia'  riconosciuta  come
denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche;
  Visto,  sulla  sopracitata  richiesta  di riconoscimento, il parere
favorevole della regione Marche;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Serrapetrona (Macerata) il 9 giugno
2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni
di produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  i  lavori e la documentazione della commissione delegata per
la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine   controllata   e   garantita   «Vernaccia  di  Serrapetrona»
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 176 del
31 luglio 2003;
  Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa
proposta  del  disciplinare  di  produzione,  inviate  dalla  azienda
vitivinicola Rocchi Paris & C. s.s. con sede in Caldarola (Macerata),
in data 26 settembre 2003;
  Viste  le  note  della regione Marche, della Camera di commercio di
Macerata   e   del   Consorzio  di  tutela  del  vino  «Vernaccia  di
Serrapetrona»,  con  le  quali  vengono richieste alcune modifiche al
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dovute ad errori
materiali,  e  relative  alla  possibilita'  della scelta vendemmiale
verso la denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi»;
  Esaminato  il successivo accordo, trasmesso dalla regione Marche in
data  19 maggio  2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati,
ed,  in  particolare,  il ritiro delle controdeduzioni da parte della
sopraccitata azienda Rocchi Paris;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati  avverso  il  parere  e la proposta di disciplinare sopra
citati;
  Visto  il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 187 dell'11 agosto 2004,
sostituente  il  parere  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 176 del 31 luglio 2003;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di
Serrapetrona»   ed  all'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione  del  vino in argomento, in conformita' al parere espresso
ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di
Serrapetrona»,   riconosciuta   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 luglio  1971,  e'  riconosciuta  come denominazione di
origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.  La  denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia
di Serrapetrona» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma
1  del  presente  articolo  le cui misure entrano in vigore a partire
dalla vendemmia 2004.
  3.   La   denominazione   di   origine  controllata  «Vernaccia  di
Serrapetrona»  deve  intendersi revocata a decorrere dalla entrata in
vigore   del   presente   decreto,  fatti  salvi  tutti  gli  effetti
determinati.