IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Vernaccia di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona (Macerata) il 9 giugno 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003; Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla azienda vitivinicola Rocchi Paris & C. s.s. con sede in Caldarola (Macerata), in data 26 settembre 2003; Viste le note della regione Marche, della Camera di commercio di Macerata e del Consorzio di tutela del vino «Vernaccia di Serrapetrona», con le quali vengono richieste alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dovute ad errori materiali, e relative alla possibilita' della scelta vendemmiale verso la denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi»; Esaminato il successivo accordo, trasmesso dalla regione Marche in data 19 maggio 2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati, ed, in particolare, il ritiro delle controdeduzioni da parte della sopraccitata azienda Rocchi Paris; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2004, sostituente il parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004. 3. La denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.