IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Vernaccia di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona»; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona (Macerata) il 9 giugno 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003; Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla azienda vitivinicola Rocchi Paris & C. s.s. con sede in Caldarola (Macerata), in data 26 settembre 2003; Esaminato il successivo accordo, trasmesso dalla regione Marche in data 19 maggio 2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati, ed, in particolare, il ritiro delle controdeduzioni da parte della sopraccitata azienda Rocchi Paris; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2004, sostituente il parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Serrapetrona» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. 2. Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004.