IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Vernaccia di
Serrapetrona»   in   data   26 marzo   2002  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata del vino
«Serrapetrona»;
  Visto,  sulla  sopracitata  richiesta  di riconoscimento, il parere
favorevole della regione Marche;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Serrapetrona (Macerata) il 9 giugno
2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni
di produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine   controllata   «Serrapetrona»   pubblicati   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;
  Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa
proposta  del  disciplinare  di  produzione,  inviate  dalla  azienda
vitivinicola Rocchi Paris & C. s.s. con sede in Caldarola (Macerata),
in data 26 settembre 2003;
  Esaminato  il successivo accordo, trasmesso dalla regione Marche in
data  19 maggio  2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati,
ed,  in  particolare,  il ritiro delle controdeduzioni da parte della
sopraccitata azienda Rocchi Paris;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati  avverso  il  parere  e la proposta di disciplinare sopra
citati;
  Visto  il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 187 dell'11 agosto 2004,
sostituente  il  parere  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 176 del 31 luglio 2003;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della   denominazione   di   origine  controllata  «Serrapetrona»  ed
all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione del vino in
argomento,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino
«Serrapetrona»  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso,  il relativo
disciplinare di produzione.
  2.  Tale  denominazione  e'  riservata  al  vino  che risponde alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione  le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia
2004.