IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE n.  2081/92  sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal consorzio per la valorizzazione
dell'olio   extravergine  di  oliva  tipico  marchigiano,  intesa  ad
ottenere  la  registrazione  della  denominazione  «Marche»  riferita
all'olio  extravergine  di  oliva,  ai  sensi  dell'art. 5 del citato
regolamento 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 65158 del 26 luglio 2004 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale il consorzio per la valorizzazione
dell'olio  extravergine  di  oliva  tipico marchigiano, ha chiesto la
protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5
del  predetto  regolamento  CEE  2081/92  come  integrato all'art. 1,
paragrafo   2   del   regolamento  CE  n.  535/97  sopra  richiamato,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale  accoglimento  della
citata  istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo 2  del citato
regolamento CE n. 535/97 del consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Marche»
riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo
comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal consorzio per la
valorizzazione  dell'olio  extravergine  di oliva tipico marchigiano,
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva,
secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65158 del
26 luglio 2004, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo
1997,  alla  denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di
oliva.