IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate
al  consumo  umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto,
che  disciplina  la  concessione di deroghe ai valori di parametro di
cui all'allegato 1, parte B;
  Vista  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di
risorse  idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di
rapporti  tra  enti  locali  e  soggetti  gestori del servizio idrico
integrato;
  Vista la motivata richiesta della regione Piemonte;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 20 aprile 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  La  regione  Piemonte  puo'  stabilire  deroghe  ai  valori  di
parametro  fissati  nell'allegato  1, parte B del decreto legislativo
2 febbraio  2001, n. 31, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di
seguito elencato: arsenico 40 \mu g/l.
  2. Il suddetto VMA puo' essere concesso dalla regione Piemonte fino
al   31 dicembre   2004  e  l'eventuale  rinnovo  e'  vincolato  alle
presentazione   di   documentazione   dettagliata   dello   stato  di
avanzamento   delle  misure  correttive  e  relativi  interventi  sui
territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la
relativa   copertura   finanziaria,  le  metodiche  e  le  tecnologie
adottate,  nonche' all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma
2, del presente decreto.
  3.  Tale VMA puo' essere oggetto di immediata revisione a fronte di
evidenze scientifiche piu' conservative.
  4.  Sono  escluse  dai  procedimenti  di  deroga  e  sono  comunque
obbligate   al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione  del  prodotto in ambito locale. Le autorita' regionali
possono  valutare l'opportunita' di adottare ulteriori esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  5.   La   regione   ha  l'obbligo  dell'informazione  al  cittadino
relativamente alle elevate concentrazione del suddetto elemento.