IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato 1, parte B; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato; Vista la motivata richiesta della regione Piemonte; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 20 aprile 2004; Decreta: Art. 1. 1. La regione Piemonte puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di seguito elencato: arsenico 40 \mu g/l. 2. Il suddetto VMA puo' essere concesso dalla regione Piemonte fino al 31 dicembre 2004 e l'eventuale rinnovo e' vincolato alle presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sui territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate, nonche' all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. 3. Tale VMA puo' essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative. 4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorita' regionali possono valutare l'opportunita' di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali. 5. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazione del suddetto elemento.