IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto l'art. 7, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Visto l'art. 18 dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2004, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita' di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni; Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati; Decreta: Art. 1. 1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2003-2004, si svolge secondo il seguente diario: prima prova scritta: martedi' 7 settembre 2004; seconda prova scritta: mercoledi' 8 settembre 2004 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalita' fissati per la sessione ordinaria; terza prova scritta: venerdi' 10 settembre, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria. Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova; inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.