IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2002, n. 172; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Considerato che, in data 14 maggio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, e' intervenuto uno specifico accordo, con il quale, allo scopo di agevolare il completamento dei programmi di ricollocazione degli ex dipendenti della S.r.l. Case di cura riunite di Bari e riscontrandosi la sussistenza delle condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', dal 14 maggio 2004 al 31 luglio 2004, in favore di un massimo di 1700 unita' che hanno usufruito, fino al 13 maggio 2004, del trattamento di mobilita' previsto dal citato art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108. Nel corso della riunione e' emerso che proseguono le iniziative volte al graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati, nel rispetto della convenzione stipulata, in data 4 marzo 2004, tra il Ministero del lavoro, la regione Puglia e Italia lavoro; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita' dal 14 maggio 2004 al 31 luglio 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e' autorizzata, per il periodo dal 14 maggio 2004 al 31 luglio 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 1700 ex dipendenti dalla societa' Case di cura riunite S.r.l. di Bari, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2002, n. 172; Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 5.053.250,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.