IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2002, n. 172;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Considerato  che,  in  data 14 maggio 2004, presso il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario
di Stato on.le Viespoli, e' intervenuto uno specifico accordo, con il
quale,  allo  scopo  di  agevolare  il completamento dei programmi di
ricollocazione  degli ex dipendenti della S.r.l. Case di cura riunite
di Bari e riscontrandosi la sussistenza delle condizioni previste dal
sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e'  stata  concordata la concessione della proroga del trattamento di
mobilita',  dal  14  maggio  2004  al 31 luglio 2004, in favore di un
massimo  di  1700 unita' che hanno usufruito, fino al 13 maggio 2004,
del trattamento di mobilita' previsto dal citato art. 1, commi 5, 6 e
7  del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108. Nel corso della riunione
e'   emerso   che  proseguono  le  iniziative  volte  al  graduale  e
progressivo  reimpiego dei lavoratori interessati, nel rispetto della
convenzione  stipulata,  in  data  4 marzo 2004, tra il Ministero del
lavoro, la regione Puglia e Italia lavoro;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere la proroga del
trattamento  di  mobilita'  dal  14 maggio 2004 al 31 luglio 2004, in
favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso
precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo
stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350  e'  autorizzata,  per il periodo dal 14 maggio 2004 al 31 luglio
2004,   la   concessione   del  trattamento  di  mobilita',  definita
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  in  data  14  maggio 2004, in favore di un numero
massimo  di  1700  ex  dipendenti dalla societa' Case di cura riunite
S.r.l.  di  Bari, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi
dell'art.  1,  commi  5,  6 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2002, n. 172;
  Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di
Euro 5.053.250,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.