IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai
criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 31 del 7 febbraio
2003,  con  il quale il laboratorio Sanniolab, ubicato in Campochiaro
(Campobasso),   via   C.   Colombo   zona   industriale,  accreditato
dall'organismo  SINAL  -  (Sistema nazionale per l'accreditamento dei
laboratori)  ad  effettuare  le prove di analisi indicate nell'elenco
allegato  del  predetto decreto, e' stato autorizzato ad eseguire per
l'intero  territorio  nazionale  prove  di  analisi  e  a  rilasciare
certificati  di  analisi  nel  settore oleicolo, effettuati presso il
predetto  laboratorio,  aventi  valore ufficiale, fino al 19 dicembre
2005  a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento
delle prove autorizzate;
  Considerato  che  l'accreditamento  rilasciato  dal SINAL produce i
corrispondenti effetti fino alla data del 30 ottobre 2006;
  Considerato  altresi',  che su richiesta di questa amministrazione,
il  predetto  organismo SINAL ha comunicato con nota datata 14 luglio
2004,  numero  di  protocollo  14073/04/PB/pb  che  il laboratorio in
argomento ha richiesto la sospensione dell'accreditamento;
  Ritenuto  che  si  sono  concretizzate  le condizioni preclusive al
mantenimento  del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e
conseguentemente  l'esigenza  di  procedere  alla revoca del predetto
provvedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'autorizzazione  concessa  con  decreto  ministeriale  20 dicembre
2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  31  del  7 febbraio  2002, con il quale il laboratorio Sanniolab,
ubicato   in   Campochiaro   (Campobasso),  via  C.  Colombo  -  zona
industriale, e' stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio
nazionale  dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo,
aventi  valore  ufficiale,  e'  revocata  a  decorrere dalla data del
presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Abate