IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il   regolamento  CEE  n.  2676/90  della  Commissione  del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il decreto ministeriale del 19 luglio 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
222  del 21 settembre 2001 con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia
regionale  per  la  prevenzione  e  l'ambiente  dell'Emilia-Romagna -
Sezione  provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n.
17,  e'  stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel
settore  vitivinicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi
valore ufficiale, anche ai fmi dell'esportazione;
  Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 28 luglio 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di  avere ottenuto in data 18 marzo 2003
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI  EN  45003  ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                     Si rinnova l'autorizzazione
al  laboratorio  ARPA  -  Agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e
l'ambiente  dell'Emilia-Romagna  -  Sezione  provinciale  di Bologna,
ubicato  in Bologna, via Triachini n. 17, al rilascio dei certificati
di   analisi   nel  settore  vitivinicolo,  per  l'intero  territorio
nazionale,  aventi  valore  ufficiale, anche ai fui dell'esportazione
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
  L'autorizzazione   ha   validita'   triennale   a   decorrere   dal
24 settembre  2004  a  condizione  che  il  laboratorio  mantenga  la
validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al
Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima
della scadenza.
  Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti la strutura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la
dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica
concernente  le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo
e' accreditato.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 agosto 2004
                                         Il direttore generale: Abate