Con  la  determinazione  dirigenziale prot. n. DSA/2004/17418 del
27 luglio  2004  la  direzione  per  la  salvaguardia  ambientale  ha
esaminato  la  richiesta  avanzata  dalla Societa' Montefibre S.p.a.,
relativa  alla  verifica di esclusione dalla procedura di valutazione
di  impatto  ambientale,  sulla  base dei criteri di selezione di cui
all'allegato   III   della   direttiva  CE  97/11,  per  il  progetto
consistente nella realizzazione di un impianto per l'abbattimento dei
cianuri  contenuti  nel  flusso  di  acque  reflue  denominate «acque
azotate»  proveniente  dal  processo  di polimerizzazione del reparto
AT02  all'interno  dello  stabilimento  Montefibre  di Porto Marghera
(Venezia),  proposto  dalla Societa' Montefibre S.p.a., ritenendo che
l'adeguamento  impiantistico  in  esame  possa  essere  escluso dalla
procedura  di  via,  di  cui  all'art.  6  della  legge n. 349/1986 e
successive disposizioni.
    Il  testo integrale del citato parere e' disponibile sul sito del
Ministero    dell'ambiente    e    della   tutela   del   territorio:
http://www.minam
biente.it/Sito/settori   azione/via/dde   via/dde   via.htm;    detto
parere puo' essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge
6 dicembre  1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
    Sono  fatti  salvi  gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10,
legge 24 novembre 2000, n. 340.