IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che
prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Vista l'istanza della sig.ra Mulino Giannattasio Enza Tina, nata il
12 aprile 1975 a La Victoria (Venezuela), cittadina italiana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di  «Abogado»  di  cui  e'  in  possesso,  rilasciato
dall'«Universidad  de  Carabobo»  di  Valencia  (Venezuela)  in  data
21 marzo  2001,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia
della professione di «avvocato»;
  Considerato  che la richiedente e' iscritta al «Colegio de Abogados
del Estado Carabobo» di Valencia (Venezuela) dal 4 aprile 2001;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 27 aprile 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta di cui sopra;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Mulino Giannattasio Enza Tina, nata il 12 aprile 1975 a
La  Victoria  (Venezuela),  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto il
titolo  professionale  di  «Abogado»  di cui in premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della
professione in Italia.