IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Savini  Gian  Franco,  nato  a Caracas
(Venezuela) l'11 marzo 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo  professionale di «Abogado», di cui e' in
possesso,  conseguito  in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Santa Maria» di
Caracas il 9 settembre 1991;
  Considerato  inoltre che e' iscritto presso il «Colegio de Abogados
del Distrito capital» dal 25 ottobre 1991 al n. 12810, come attestato
dal «Colegio» stesso;
  Viste  le determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 aprile
2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;
  Considerato  che  pur  non  essendoci differenze dal punto di vista
della  formazione  accademica,  sussistono  invece  differenze tra la
formazione  professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della
professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Savini Gian Franco, nato a Caracas (Venezuela) l'11 marzo
1965,  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.