IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Catania  Isabella  Maria  Domenica
Margherita,   nata  l'8 marzo  1975  a  Worms  (Germania),  cittadina
tedesca,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art. 12 del decreto
legislativo   n.   115/1992,   cosi'   come  modificato  dal  decreto
legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo professionale
di  «Rechtsanwaltin»  conseguito  in Germania in data 23 giugno 2003,
come attestato dal consiglio degli avvocati per la Corte d'appello di
Coblenza,  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo ed esercizio in Italia
della professione di avvocato;
  Considerato  che  la  richiedente ha concluso il percorso formativo
accademico  avendo  superato  presso il Ministero della giustizia del
Land  Renania  Palatinato  il  primo  ed  il  secondo  esame di Stato
rispettivamente in data 10 luglio 2000 e 21 novembre 2002;
  Considerato  che  la  sig.ra  Catania  e'  iscritta  all'albo degli
avvocati presso il tribunale di Mainz dall'11 luglio 2003 e presso la
pretura  di  Worms dal 16 luglio 2003, come certificato dal tribunale
di Mainz;
  Considerato  che  comunque  permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 maggio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Catania  Isabella  Maria  Domenica  Margherita,  nata
l'8 marzo 1975 a Worms (Germania), cittadina tedesca, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della
professione in Italia.