IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Catania Isabella Maria Domenica Margherita, nata l'8 marzo 1975 a Worms (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» conseguito in Germania in data 23 giugno 2003, come attestato dal consiglio degli avvocati per la Corte d'appello di Coblenza, ai fini dell'iscrizione all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente ha concluso il percorso formativo accademico avendo superato presso il Ministero della giustizia del Land Renania Palatinato il primo ed il secondo esame di Stato rispettivamente in data 10 luglio 2000 e 21 novembre 2002; Considerato che la sig.ra Catania e' iscritta all'albo degli avvocati presso il tribunale di Mainz dall'11 luglio 2003 e presso la pretura di Worms dal 16 luglio 2003, come certificato dal tribunale di Mainz; Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Catania Isabella Maria Domenica Margherita, nata l'8 marzo 1975 a Worms (Germania), cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.