IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Maerten Eckart, nato il 24 gennaio 1970 a
Kettwig  (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  «Diplom-Ingenieur»  conseguito in Germania
presso  la  «Bergische  Universitat»  di Wuppertal (Germania) in data
18 settembre   1995   e  rilasciato  il  14 novembre  1995,  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Rilevato   che   il  sig.  Maerten  risulta  iscritto  come  membro
volontario  alla  «Ingenieurkammer  Bau Nordrhein Westfalen» di Essen
(Germania) dal 20 aprile 1998;
  Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente dal
1995 al 2004, come documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 27 aprile 2004;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli  ingegneri  nella  seduta  sopra  indicata e nelle note in atti
datate 3 giugno 2004 e 16 luglio 2004;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere, settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al   sig.  Maerten  Eckart,  nato  il  24 gennaio  1970  a  Kettwig
(Germania),    cittadino   tedesco,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore civile ambientale e
l'esercizio della professione in Italia.