IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Di  Santso  Dorfman  Elena nata il
16 luglio   1972  a  Mosca  (Russia),  cittadina  russa,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale     di     «ingegnere    informatico»    con
specializzazione    in   «Sistemi   automatizzati   di   elaborazione
d'informazione  e  amministrazione» conseguito in Russia e rilasciato
dalla   Universita'  statale  automobilistica  -  Stradale  di  Mosca
(Russia)  in  data  17 giugno  1994, ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
  Preso  atto  che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il
diritto  ad esercitare le attivita' professionali di competenza della
qualifica  di  cui  e'  in possesso la sig.ra Di Santso Dorfman, come
confermato  nella  nota  dell'Ambasciata d'Italia a Mosca del gennaio
2003;
  Considerato  inoltre  la  richiedente  possiede un'ampia esperienza
professionale maturata dal 1994, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 25 novembre 2003 e del 25 maggio 2004;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri espresso nelle sedute di cui sopra;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  - settore dell'informazione» e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002, e 14, e 39, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che la sig.ra Di Santo Dorfman possiede un permesso di
soggiorno  rilasciato  dalla Questura di Roma in data 31 luglio 1997,
rinnovato  in  data  5 febbraio 2000 con validita' fino al 5 febbraio
2005, per motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Di Santso Dorfman Elena nata il 16 luglio 1972 a Mosca
(Russia), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.