IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Monge Roffarello Maria Cecilia, nata
il  2 agosto  1972  a  Rio  Cuarto  -  Cordoba (Argentina), cittadina
italiana,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999 in combinato disposto con
l'art.  12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  psicologo  conseguito  in  Argentina, come
attestato  dal «Colegio de Psicologos de la Provincia de Cordoba» cui
la  richiedente  e'  iscritta  dal 5 giugno 1997 ai fini dell'accesso
all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della professione di psicologo e
dell'attivita' di psicoterapeuta;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Licenciada  en  Psicologia»  conseguito  presso  la «Universidad
Nacional  de  Cordoba» in data 20 settembre 1996 e rilasciato in data
25 novembre 1996;
  Rilevato   che   la   sig.ra   Monge   Roffarello   ha   conseguito
l'equipollenza  del  titolo  accademico  argentino  di «Licenciada en
Psicologia»   con   il   diploma   di  laurea  in  psicologia  presso
l'Universita' degli studi di Firenze in data 31 marzo 1999;
  Considerato  che  la  richiedente  ha documentato lo svolgimento di
attivita'   professionale   nel   campo   della   psicoterapia,  come
certificato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 29 marzo 2004 e del 27 aprile 2004;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria  nella nota in atti datata 27 marzo 2004 e nella seduta del
27 aprile 2003;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Monge  Roffarello  abbia  una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della   professione   di  psicologo,  come  risulta  dai  certificati
prodotti,   per   cui   non   appare   necessario   applicare  misure
compensative;
  Preso  atto - per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad
ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino ai fini
dell'esercizio  in  Italia  dell'attivita' di psicoterapeuta - che la
Conferenza  di servizi nella seduta del 27 aprile 2004, in seguito ad
un  attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la
formazione  accademico-professionale  posseduta dalla richiedente non
sia  assimilabile  a  quella  dello psicoterapeuta italiano, e che le
lacune cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una
misura compensativa;

                              Decreta:

  Alla sig.ra Monge Roffarello Maria Cecilia, nata il 2 agosto 1972 a
Rio Cuarto - Cordoba (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della
professione in Italia.
  L'istanza   volta   ad   ottenere   il  riconoscimento  del  titolo
professionale    argentino   ai   fini   dell'esercizio   in   Italia
dell'attivita'  di  psicoterapeuta,  per  i  motivi  su  indicati, e'
respinta.
    Roma, 23 agosto 2004
                                    p. Il direttore generale: Rettura