IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Miraglia Danilo, nato il 27 dicembre 1961
a  Lecco  (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
proprio titolo di ingeniero tecnico industrial, especialidad mecanica
conseguito  in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in
Italia della professione ingegnere;
  Preso  atto  che  e'  in  possesso  del  diploma  universitario  in
ingegneria  meccanica  conseguito  presso il Politecnico di Milano in
data  14 ottobre  1996  e  riconosciuto  in  Spagna  con  decreto del
«Ministerio de Educacion y Deporte» del 14 luglio 1999;
  Preso  atto che il sig. Miraglia e' iscritto all'albo professionale
del «Colegio Oficial de Peritos e ingenieros Tecnicos Industriales de
Cadiz» dal 23 marzo 2001;
  Considerata  l'esperienza  professionale  maturata dal richiedente,
come documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 27 aprile 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  e  l'iscrizione  all'albo nella sezione B
settore  industriale,  per  cui  non  appare  necessario applicare le
misure compensative;

                              Decreta:

  Al sig. Miraglia Danilo, nato il 27 dicembre 1961 a Lecco (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri -
sezione  B  settore  industriale  e  l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 23 agosto 2004
                                    p. Il direttore generale: Rettura