IL COMMISSARIO DELEGATO
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile»;
  Visto  che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito
il  territorio  della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre
2003  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  decreto del
29 settembre  2003  ha  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  fino al
31 settembre  2004,  poi  prorogato  fino  al  31 dicembre  2005  con
decreto-legge n. 355/2003, convertito, con legge 27 febbraio 2004, n.
47;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325
del  7 novembre  2003 con la quale l'assessore alla protezione civile
della  regione  Toscana  e'  stato  nominato Commissario delegato, ai
sensi  e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  Viste  le  competenze  attribuite  al  Commissario  ai  sensi degli
articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;
  Considerato  che  l'art.  6  della  medesima  ordinanza  assegna al
Commissario,  per lo svolgimento di tali competenze, la somma di Euro
10.000.000,00  e  che  in base a quanto previsto dal decreto-legge n.
355/2003  sopra  citato  e'  stato  stipulato  un  mutuo con la Cassa
depositi  e  prestiti  per  un  finanziamento  di Euro 2.733.347,73 a
valere  sull'annualita'  2005  e  di  altrettanti Euro 2.733.347,73 a
valere sull'annualita' 2006;
  Preso  atto  che  tali  risorse  sono  state ripartite tra le varie
tipologie di interventi inizialmente con l'ordinanza commissariale n.
A/1   del   18 dicembre   2003   e  successivamente  con  l'ordinanza
commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;
  Visto  che  in  particolare  sono stati destinati Euro 1.200.000,00
alle  iniziative  di  sostegno finanziario per i nuclei familiari, le
cui  abitazioni  di  residenza  siano  oggetto  di  provvedimento  di
inagibilita'  nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e
di  contributi  finalizzati  al  rientro  dei  medesimi nelle proprie
abitazioni,  tramite  recupero  della  agibilita'  degli edifici e il
ripristino  dei beni mobili essenziali, e Euro 180.000,00 al rimborso
delle  spese  sostenute  dal comune di Carrara per i primi interventi
diretti  al  soccorso  della  popolazione  e  al rimborso degli oneri
connessi all'utilizzo del volontariato;
  Visto  che  con  ordinanza  n.  A/2  del 28 gennaio 2004 sono state
approvate  le  disposizioni  per  l'attivazione  delle «Iniziative di
sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito
dell'evento  alluvionale  del  23 settembre  2003  nella provincia di
Massa Carrara», in cui tra l'altro si prevedeva un limite massimo per
il  contributo  di  prima  assistenza per il rientro nelle abitazioni
inagibili di Euro 15.000,00;
  Vista  la nota del comune di Carrara del 28 luglio 2004, n.s. prot.
n.  120/21775/10.3.2  con cui si evidenzia in rapporto alle verifiche
effettuate  che  il  limite  massimo  di  importo del contributo gia'
fissato  in  15.000,00 euro non consente di realizzare gli interventi
necessari  per  il  rientro  nelle  abitazioni  di  residenza, con la
conseguente richiesta di un suo aumento a Euro 35.000,00;
  Verificato che nell'ambito delle risorse destinate ai contributi ai
privati  con  la  citata  ordinanza  n.  A/1  vi  e'  un  margine  di
disponibilita' tale da poter soddisfare la richiesta del comune;
  Valutato  quindi opportuno elevare il limite massimo del contributo
per  il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari evacuati a Euro
35.000,00;
  Preso atto della nota del comune di Carrara protocollo n. 23401 del
25 giugno  2004 con la quale si comunica che nell'elenco degli aventi
diritto al contributo per l'autonoma sistemazione sono stati inseriti
due  nuclei familiari aventi i requisiti per beneficiare del medesimo
contributo e quantifica il relativo importo fino al 30 aprile 2004 in
Euro 2.000,00;
  Preso  altresi' atto della nota del comune di Carrara protocollo n.
928  del 12 luglio 2004 con la quale e' quantificato in Euro 2.700,00
l'importo  da  erogare  per l'autonoma sistemazione fino al 31 luglio
2004  sia  relativamente ai nuclei familiare gia' individuati che per
quelli di cui alla nota protocollo n. 23401 sopracitata;
  Considerato  che  nelle  note  citate  il  comune da' atto di avere
effettuato   le   verifiche   previste   dalle  disposizioni  di  cui
all'ordinanza  n.  A/2  circa  il  numero  dei  componenti dei nuclei
familiari  e  il  protrarsi  della  evacuazione,  nonche'  allega  la
documentazione  indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004,
prot.  n.  120/11187/10.3.2  ai fini della liquidazione delle risorse
richieste;
  Verificato  da  parte  della  struttura regionale competente che la
predetta  documentazione  risulta  completa  e regolare ai fini della
liquidazione;
  Valutato  quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune
di  Carrara  della  somma  di  euro 4.700,00 per la corresponsione di
contributi per l'autonoma sistemazione fino al 31 luglio 2004;
  Considerato  inoltre  che altri nuclei familiari evacuati non hanno
trovato   un'autonoma   sistemazione  e  sono  ancora  alloggiati  in
strutture messe a disposizione dal comune di Carrara a proprie spese;
  Preso  atto  che  con la citata ordinanza n. A/2 e' stato stabilito
che  per  tale ultima tipologia di spese, dopo la data della medesima
ordinanza  n.  A/2  (28 gennaio  2004), il rimborso al comune sarebbe
avvenuto  nei  limiti  di  importo  previsti  per  il  contributo per
l'autonoma sistemazione;
  Preso  atto al riguardo della nota del comune di Carrara protocollo
n.  25400 del 30 giugno 2004 in cui si richiede per il rimborso delle
suddette  spese dal 29 gennaio 2004 al 30 aprile 2004 l'erogazione di
Euro  10.500,00  e della nota protocollo n. 929 del 12 luglio 2004 in
cui  si  richiede  per  i rimborsi delle medesime spese dal 1° maggio
2004 al 31 luglio 2004 l'importo di Euro 10.500,00;
  Valutato  di  procedere  alla  liquidazione  a favore del comune di
Carrara della somma di Euro 21.000,00 di cui al punto precedente;
  Richiamati  gli  obblighi di rendicontazione a carico del comune di
Carrara circa le spese sopradefinite;
  Preso  atto  che  il comune di Carrara con nota del 24 giugno 2004,
protocollo  n. 25034 ha trasmesso la documentazione di spesa relativa
alle attivita' di soccorso alla cui copertura era stata riservata con
ordinanza commissariale A/1 la somma di Euro 163.000,00;
  Verificata  dalla  struttura  regionale competente la regolarita' e
completezza della suddetta documentazione;
  Ritenuto  di  procedere  alla  liquidazione  dell'importo  di  Euro
163.000,00  a  favore  del  comune  di  Carrara  per  le attivita' di
soccorso;
                               Ordina:
  1.  Il  limite massimo del contributo previsto dall'art. 5, comma 2
delle  disposizioni  approvate  con l'ordinanza n. A/2 del 28 gennaio
2004 gia' fissato in Euro 15.000,00 e' elevato a Euro 35.000,00;
  2. di liquidare al comune di Carrara i seguenti importi:
    a) Euro  4.700,00  per  l'erogazione  dei  contributi di autonoma
sistemazione fino al 31 luglio 2004;
    b) Euro   21.000,00   quale   rimborso   delle   spese   relative
all'alloggio  dei nuclei familiari che non hanno trovato sistemazione
autonoma fino al 31 luglio 2004;
    c) Euro  163.000,00  per  il rimborso delle spese sostenute per i
primi interventi di soccorso alla popolazione;
  3.  di  imputare  tutte  le  predette  liquidazioni  per un importo
complessivo di Euro 188.700,00, a favore del comune di Carrara, sulle
risorse   depositate   sulla   contabilita'   speciale  intestata  al
Commissario  delegato presso la Banca D'Italia - Sezione di Tesoreria
provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
  4.  di stabilire, ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni approvate
con  la  citata  ordinanza  n. A/2, che il comune di Carrara provveda
all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione entro quindici
giorni dalla avvenuta disponibilita' dei fondi;
  5.  di  prevedere  che  il  comune  di  Carrara  invii  all'ufficio
regionale  competente,  una  volta  effettuati  i pagamenti di cui al
punto  2,  lettera  a)  e  b)  gli  atti di impegno e liquidazione, i
mandati  di  pagamento e le relative quietanze, nonche' limitatamente
ai pagamenti di cui alla lettera b), le fatture;
  6.  di  comunicare  la presente ordinanza al comune di Carrara e di
disporne  la  pubblicazione  per  estratto,  sul Bollettino ufficiale
della   regione   Toscana  nonche'  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Firenze, 5 agosto 2004
                                      Il commissario delegato: Franci