IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Vista la decisione del 13 luglio 2001 (2001/574/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 28 luglio 2001 n. L 203, e la decisione del 17 dicembre 2003 (2003/900/CE) della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 dicembre 2003 n. L 336; Considerato che le suindicate decisioni hanno stabilito che il marcatore fiscale comune, previsto dalla direttiva 95/60/CEE del Consiglio del 27 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 6 dicembre 1995 n. L 291, per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 0066, 2710 0067 e 2710 0068 nonche' del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 0055 impiegati negli usi agevolati, e' il Solvent Yellow 124 e che il livello di marcatura deve essere almeno pari a 6 mg e non superiore a 9 mg per litro di olio minerale; Considerato che l'attuale marcatore europeo denominato «Solvent Yellow 124» corrisponde al «marcante A» di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577; Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere al recepimento della suddetta decisione del 17 dicembre 2003, modificando il quantitativo di marcatore fiscale attualmente previsto per il gasolio destinato a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie (gasolio motopesca) dal predetto art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577, al fine di riportare la quantita' di «marcante A» nell'ambito dei livelli di marcatura sopraindicati; Considerato che l'obbligo di uniformarsi a quanto stabilito dalla predetta decisione, trattandosi di questioni specifiche rilevanti per i singoli Stati membri in maniera vincolante, consente di modificare il limite massimo del marcatore fiscale in via amministrativa attraverso una rettifica di carattere tecnico imposta da un atto comunitario; Considerata l'opportunita' di apportare una diminuzione del marcatore anche per la denaturazione degli oli combustibili utilizzati nello stesso impiego (motopesca) per evitare, agli operatori del settore, di dover impiegare, contrariamente a quanto viene fatto fino ad oggi, miscele denaturanti diverse per i due prodotti petroliferi (oli di gas e oli combustibili); A d o t t a la seguente determinazione: Art. 1. 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, e' sostituita dalla seguente: «a) grammi 0,95 di Solvent Yellow 124 e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio.».