IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della   direttiva  n.  2001/19  CE  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio,  relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento delle
qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
  Vista   l'istanza   della   sig.ra  Grne  Petra,  nata  a  Werl  il
21 settembre  1961,  cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  «Staatlich Anerkannte
Sozialabeiterin» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di   «DiplomSozialarbeiterin»   conseguito  presso  l'«Fachhochschule
Munster» il 4 luglio 1985;
  Considerato   che   l'istante  e'  in  possesso  dell'«Urkunde»  di
«Staatlich     Anerkannte     Sozialarbeiterin»     rilasciato    dal
«Prufungskommission  fur  die  berufspraktische»  in  data 31 ottobre
1986;
  Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di  assistente  sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per
l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere
misure compensative, nelle seguenti materie: 1) metodologia e modelli
del  servizio  per interventi complessi; 2) metodologia e modelli del
servizio  sociale per la programmazione; 3) organizzazione e gestione
del  lavoro  e  delle  risorse  umane,  oppure  al  compimento  di un
tirocinio di adattamento per un periodo di un anno;
  Visto  il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta
del 25 maggio 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria, in atti allegato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Grne Petra, nata a Werl il 21 settembre 1961 cittadina
tedesca,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  assistenti
sociali, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.