IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune della disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Tintori Mario, nato a Bergamo il 15 giugno
1955,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12
del  sopra  indicato  decreto  legislativo  cosi' come modificato dal
decreto   legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   psicologo,   conseguito   in  Svizzera  ai  fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Diplome  en  Psychologie»  presso  l'«Universite'  de  Lausanne»
nell'ottobre 2001;
  Considerato  che  il  richiedente e' iscritto presso la «Federation
Suisse des Psychologues» di Berna dal 1° giugno 2002;
  Viste  le  determinazioni  delle Conferenze di servizi nelle sedute
del  25 novembre  2003  del  24 febbraio  2004  in cui si e' espresso
parere favorevole con applicazione di misure compensative consistenti
in  una  prova  attitudinale  su:  1) psicologia clinica; 2) teoria e
tecnica dei tests o in un tirocinio di adattamento di un anno;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
  Considerato  che, in data in data 6 maggio 2004, il sig. Tintori ha
presentato  domanda  con  allegata  ulteriore  documentazione, per il
riesame della precedente decisione;
  Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 maggio
2004.  che  in  accoglimento della richiesta, ha deciso di ridurre la
misura compensativa precedentemente erogata;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicologo  -  sez  A, e quella di cui e' in possesso
l'istante   e   che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure
compensative consistenti o in una prova orale sulla seguente materia:
1) teoria e tecnica dei tests o in un tirocinio di adattamento di sei
mesi,  da  espletare  in  un  contesto  professionale coerente con la
misura compensativa erogata;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. Tintori Mario, nato a Bergamo il 15 giugno 1955, cittadino
italiano,  e' riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale
titolo  valido  per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e
l'esercizio della professione in Italia.