IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Hasse Stephan Thorsten nato a Berlino il 22 maggio 1967, cittadino tedesco, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (FH)», presso la «Technische Fachhochschule Berlin» in data 25 gennaio 1994; Preso atto inoltre che l'istante e' iscritto in qualita' di membro volontario presso la «Bundesingenieukammer» di Berlino dal 29 gennaio 2001; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 27 aprile 2004; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria; Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania; Preso atto che il sig. Hasse ha fatto domanda sia per il settore industriale che per il settore civile ambientale; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante; Considerato inoltre che per il settore civile ambientale, le eventuali misure compensative non potrebbero comunque colmare il divario formativo esistente; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Al sig. Hasse Stephan Thorsten, nato a Berlino il 22 maggio 1967, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia. La domanda per l'iscrizione nel settore civile ambientale e' respinta.