IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Untergassmair Georg, nato a Brunico il
14 maggio  1973,  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  ingegnere,  conseguito in Germania ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom-Ingenieur   Univ.   (Dipl.Ing.Univ.)»  conseguito  presso  la
«Technische Universitat di Munchen» in data 4 novembre 1997;
  Visto  il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta
del 27 aprile 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Preso atto della documentazione professionale prodotta;
  Preso  atto  che  l'istante  ha presentato domanda per l'iscrizione
nella   sez.   A   -   settori   civile   ambientale,  industriale  e
dell'informazione;
  Ritenuto   che  il  richiedente  ha  una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  - sez. A settore dell'informazione, e che
pertanto  non appare necessario applicare misure compensative. Per la
richiesta  di  iscrizione nei settori industriale e civile ambientale
si  esprime  parere  sfavorevole  in  quanto  per  il  settore civile
ambientale  si  riscontra  assenza  di  formazione  specifica; per il
settore  industriale  la  formazione e' estremamente carente e non e'
colmabile con misure compensative;

                              Decreta:

  Al  sig.  Untergassmair  Georg,  nato  a Brunico il 14 maggio 1973,
cittadino  italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri - sez. A dell'informazione. La domanda per i settori civile
ambientale e industriale e' respinta.
    Roma, 27 agosto 2004
                                    p. Il direttore generale: Rettura