IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto  il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  23 dicembre  2003,  con  il  quale  e' stato prorogato, fino al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della
regione Campania;
    Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2425 del 18 marzo
1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714
del  20  novembre  1997,  n.  2774  del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25
febbraio  1999,  n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre
1999,  n.  3032  del  21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n.
3095  del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del
12 marzo  2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003,
n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004 e n. 3345 del
30 marzo 2004;
    Vista specificamente l'ordinanza di protezione civile n. 3369 del
13 agosto 2004;
    Ritenuta la necessita' di assicurare al comune di Acerra, secondo
le  istanze formulate dalla stessa amministrazione, la partecipazione
al procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'impianto di
termovalorizzazione  del combustibile da rifiuti, coerentemente con i
tempi  disposti  dall'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3369/2004;
    Ritenuta,  altresi',  l'ulteriore  necessita'  che  il sindaco di
Acerra  disponga  sollecitamente delle risorse finanziarie necessarie
per la redazione dei progetti per la bonifica dell'area di Acerra;
    Acquisita  l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
    Acquisita l'intesa della regione Campania;
    Su  proposta  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
    1.  Il  sindaco  di  Acerra  e'  autorizzato  a  disporre  per la
partecipazione  alle  fasi istruttorie della procedura amministrativa
di  cui  all'art.  1,  comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3369/2004,  di  propri tecnici nominati in numero non superiore a due
unita'.  In particolare i predetti tecnici hanno facolta' di prendere
visione  integrale  degli  atti del procedimento, presentando memorie
scritte  e  documenti,  per  la  conseguente valutazione da parte del
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, proponendo,
ove  ritenuto  necessario,  audizioni  volte  ad  assicurare  la piu'
compiuta  conoscenza  delle  specifiche  problematiche  attinenti  al
contesto territoriale di interesse.