IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  13  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come
modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
successivamente  modificato,  concernente  la  cartolarizzazione  dei
crediti INPS;
  Considerato  che  l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti,
stipulato   dall'INPS   in   data   29 novembre  1999,  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione   autorizzata   con   decreto
5 novembre  1999,  e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti
stipulato  in  data  31 maggio  2001,  in relazione all'operazione di
cartolarizzazione  autorizzata  con  decreto 8 settembre 2000, l'art.
3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio
2002,  in  relazione  all'operazione di cartolarizzazione autorizzata
con  decreto  23 maggio  2002, e l'art. 3.2 del contratto di cessione
dei   crediti   stipulato   in  data  18 luglio  2003,  in  relazione
all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 15 luglio
2003  prevedono  la  possibilita' per l'INPS di ottenere un ulteriore
importo  da  corrispondersi in via anticipata da parte della societa'
di  cartolarizzazione,  da  finanziarsi  con l'emissione di ulteriori
titoli   a  fronte  dei  crediti  contributivi  ceduti,  cui  possono
aggiungersi  altri  crediti  contributivi  da  cedersi dall'INPS alla
societa'  di  cartolarizzazione;  e  che relativamente a tali crediti
contributivi  e'  versato  un  corrispettivo  suddiviso  in una quota
iniziale  e in una quota finale, sempre che cio' sia stato disposto e
disciplinato  da uno o piu' nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2
del  citato  art.  13 e cio' non determini una diminuzione del rating
attribuito ai titoli in essere;
  Visto  il  decreto 17 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,   con  il  quale  e'  stato  dato  avvio  alla  quarta  fase
dell'operazione  di  cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS ai
sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato
art.  3.2  del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'INPS
in data 18 luglio 2003;
  Ritenuto  che  sussistono  i  presupposti per ottenere un ulteriore
corrispettivo  da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle
cessioni   gia'   effettuate  e  che  ad  esso  puo'  aggiungersi  il
corrispettivo  previsto  a  fronte di nuove cessioni, disciplinate da
appositi   decreti,   di  crediti  previdenziali  maturati  entro  il
31 dicembre 2005;
  Visti,  in  particolare,  i  commi  2 e 5 del predetto art. 13, che
prevedono  tra  l'altro,  che  con  uno  o  piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali, sono determinati le modalita' di gestione
della   societa'  di  cui  al  comma  5  del  medesimo  art.  13,  le
caratteristiche  dei  titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre
ai  sensi  dello  stesso  comma  5,  i  termini e le condizioni della
procedura   di   vendita  dei  titoli  ovvero  dei  finanziamenti  da
raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del
predetto art. 13;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal
proprio  ambito  di  applicazione  i servizi finanziari relativi alla
vendita dei titoli;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della
legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato dall'art. 1 del
decreto-legge    6 settembre    1999,   n.   308,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   5 novembre  1999,  n.  402,  emette,
subordinatarnente   al  verificarsi  delle  condizioni  previste  nei
contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'INPS in
data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001, in data 18 luglio 2002
e in data 18 luglio 2003 ulteriori titoli le cui caratteristiche sono
stabilite   con   uno   o   piu'   successivi  decreti  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.