IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
  Visto  l'art.  10,  comma  1,  del  citato decreto legislativo, che
prevede  che,  a  favore  delle  imprese  di  produzione  che abbiano
realizzato   lungometraggi  di  produzione  nazionale,  di  interesse
culturale,  nonche'  di  film d'animazione, e' concesso un contributo
calcolato  in  percentuale  sulla misura degli incassi realizzati dai
film proiettati nelle sale cinematografiche;
  Visto  l'art.  10,  comma  5,  del  citato decreto legislativo, che
prevede  che, per i film di cui all'art. 10, comma 1, e' riconosciuto
un  ulteriore  contributo  in  favore  del regista e degli autori del
soggetto  e  della  sceneggiatura  cittadini  italiani  o dell'Unione
europea;
  Visto  l'art.  10,  comma  4,  del  citato decreto legislativo, che
prevede  che con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo
delle   risorse   finanziarie,  a  valere  sul  Fondo  unico  per  lo
spettacolo,   destinate  a  tali  contributi,  nonche'  le  modalita'
tecniche  di  erogazione,  di  reinvestimento  e  di monitoraggio dei
contributi erogati, la periodicita' di rilevazione degli incassi e la
percentuale  del  contributo  di cui all'art. 10, comma 1, del citato
decreto  legislativo,  da versare alla Societa' italiana degli autori
ed editori (SIAE) come corrispettivo del servizio di rilevazione;
  Visto  l'art.  27,  comma  8,  del citato decreto legislativo, come
modificato  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                 Oggetto e finalita' dei contributi

  1.   I  contributi  erogati  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora
in  avanti  «decreto legislativo», sono finalizzati al sostegno della
produzione cinematografica nazionale.
  2.  Per  i  lungometraggi  di  produzione  nazionale,  di interesse
culturale  e  per  i  film  di  animazione,  realizzati da imprese di
produzione,  anche  in  coproduzione  o compartecipazione con imprese
estere,  sono  concessi  contributi  destinati  alle finalita' di cui
all'art.  10  del  decreto legislativo, secondo il seguente ordine di
priorita':
    a) ammortamento,   anche   mediante   compensazione,   dei  mutui
contratti  per  la  produzione  dell'opera  filmica e garantiti dallo
Stato;
    b) ammortamento  dei  mutui  non garantiti dallo Stato, contratti
con istituti di credito per la produzione dell'opera filmica;
    c) copertura  del  residuo  costo industriale dell'opera filmica,
ovvero,  nel  caso  in  cui  non  siano stati contratti mutui, totale
copertura dello stesso;
    d) realizzazione,   per   l'eventuale  quota  residua,  di  opere
filmiche   di   nazionalita'   italiana,   entro  cinque  anni  dalla
liquidazione   dei   contributi.   L'importo   del  contributo  cosi'
reinvestito  non  sara' computato ai fini dei costi ammissibili per i
finanziamenti  alla  produzione  previsti  dall'art.  13  del decreto
legislativo.
  3.  E'  previsto  un  ulteriore  contributo in favore del regista e
degli  autori  del  soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui
all'art. 1, comma 2, cittadini italiani o dell'Unione europea.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli
incassi,  al  lordo  delle  imposte,  realizzati  dal film nelle sale
cinematografiche  nel  termine  di diciotto mesi decorrente dalla sua
prima  proiezione  in pubblico, con esclusione di ogni altro provento
in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.
  5.  I  contributi  sono  erogati  a  favore  di  opere  che abbiano
realizzato,  nel  termine  di  cui  al  comma  4, incassi superiori a
cinquantamila euro.