IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevede che, a favore delle imprese di produzione che abbiano realizzato lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonche' di film d'animazione, e' concesso un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche; Visto l'art. 10, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede che, per i film di cui all'art. 10, comma 1, e' riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea; Visto l'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, destinate a tali contributi, nonche' le modalita' tecniche di erogazione, di reinvestimento e di monitoraggio dei contributi erogati, la periodicita' di rilevazione degli incassi e la percentuale del contributo di cui all'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo, da versare alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) come corrispettivo del servizio di rilevazione; Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Oggetto e finalita' dei contributi 1. I contributi erogati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti «decreto legislativo», sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale. 2. Per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, realizzati da imprese di produzione, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, sono concessi contributi destinati alle finalita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo, secondo il seguente ordine di priorita': a) ammortamento, anche mediante compensazione, dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica e garantiti dallo Stato; b) ammortamento dei mutui non garantiti dallo Stato, contratti con istituti di credito per la produzione dell'opera filmica; c) copertura del residuo costo industriale dell'opera filmica, ovvero, nel caso in cui non siano stati contratti mutui, totale copertura dello stesso; d) realizzazione, per l'eventuale quota residua, di opere filmiche di nazionalita' italiana, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi. L'importo del contributo cosi' reinvestito non sara' computato ai fini dei costi ammissibili per i finanziamenti alla produzione previsti dall'art. 13 del decreto legislativo. 3. E' previsto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui all'art. 1, comma 2, cittadini italiani o dell'Unione europea. 4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera. 5. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 4, incassi superiori a cinquantamila euro.