IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, di riforma
della  disciplina  in  materia  di  attivita' cinematografiche, ed in
particolare l'art. 4, che prevede che, presso il Ministero per i beni
e  le  attivita' culturali, e' istituita la Consulta territoriale per
le attivita' cinematografiche;
  Visto  l'art.  4,  comma  6,  del  citato  decreto legislativo, che
prevede  che  con  decreto  ministeriale e' definita l'organizzazione
della Consulta;
  Visto  l'art.  27,  comma  8,  del citato decreto legislativo, come
modificato  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;
                     Adotta il seguente decreto:
                               Art. 1.
                Designazione e nomina dei componenti

  1.  La  Consulta  territoriale  per  le attivita' cinematografiche,
istituita dall'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
d'ora  in  avanti «Consulta», e' presieduta dal Capo del Dipartimento
per  lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attivita'
culturali,  d'ora  in  avanti  «Capo  del Dipartimento», che di norma
delega il direttore generale per il cinema.
  2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in
vigore  del presente decreto, sulla base delle designazioni pervenute
entro tale termine.
  3.  I  componenti oggetto di designazione durano in carica tre anni
ed il loro mandato e' rinnovabile, per una sola volta, decorsi almeno
tre  anni dalla cessazione dell'incarico. Qualora un componente venga
nominato  nel corso del triennio, cessa comunque dalla carica insieme
agli altri componenti.
  4. Ai fini della nomina dei componenti designati dalle associazioni
di     categoria    maggiormente    rappresentative    nel    settore
cinematografico,   ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
22 gennaio   2004,   n.  28,  il  Capo  del  Dipartimento  invita  le
associazioni   medesime,   come   individuate  dalle  amministrazioni
competenti,  a  comunicare  le relative designazioni entro un termine
massimo di quindici giorni.
  5. I componenti della consulta, con l'eccezione di quelli di cui al
comma 4, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di
non   versare   in  situazioni  di  incompatibilita'  con  la  carica
ricoperta,  derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita'
oggetto delle competenze istituzionali della Consulta medesima.