IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, ed in particolare l'art. 4, che prevede che, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' istituita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche; Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale e' definita l'organizzazione della Consulta; Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128; Adotta il seguente decreto: Art. 1. Designazione e nomina dei componenti 1. La Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, istituita dall'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, d'ora in avanti «Consulta», e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti «Capo del Dipartimento», che di norma delega il direttore generale per il cinema. 2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle designazioni pervenute entro tale termine. 3. I componenti oggetto di designazione durano in carica tre anni ed il loro mandato e' rinnovabile, per una sola volta, decorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico. Qualora un componente venga nominato nel corso del triennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti. 4. Ai fini della nomina dei componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il Capo del Dipartimento invita le associazioni medesime, come individuate dalle amministrazioni competenti, a comunicare le relative designazioni entro un termine massimo di quindici giorni. 5. I componenti della consulta, con l'eccezione di quelli di cui al comma 4, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali della Consulta medesima.