IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003,
relativa   alla   non  iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n.
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
  Visto  il  decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 che ha recepito
la   decisione   della  Commissione  2003/308/CE  relativa  alla  non
iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil  nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
  Vista l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle
Comunita'  europee  del  5 agosto  2003,  causa T-158/03 R Industrias
Quimicas  del  Valles  SA/Commissione,  che ha respinto la domanda di
sospensione   dell'esecuzione   della   decisione  della  Commissione
2003/308/CE  del  2 maggio  2003, concernente la non iscrizione della
sostanza  attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
del   Consiglio   e   la  revoca  delle  autorizzazioni  di  prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
  Considerato  che  l'impresa  Industrias  Quimicas  del Valles SA ha
proposto,  conformemente  agli  articoli  225 CE e 57, secondo comma,
dello statuto della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza
del  presidente  del tribunale di primo grado delle Comunita' europee
del  5 agosto  2003,  causa T-158/03 R Industrias Quimicas del Valles
SA/Commissione;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  della  Corte  di  giustizia N.
C-365/03  P  (R)  del  21 ottobre 2003 che ha disposto l'annullamento
dell'ordinanza  del  presidente  del  tribunale  di primo grado delle
Comunita'  europee  del  5  agosto  2003, causa T-158/03 R Industrias
Quimicas  del  Valles SA/Commissione e la sospensione dell'esecuzione
della   decisione   Commissione   2003/308/CE   del   2 maggio  2003,
concernente   la  non  iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil
nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca
delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta
sostanza attiva;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione europea del 27 ottobre
2003  che  invita  gli  Stati  membri  a  sospendere  le procedure di
recepimento della decisione della Commissione 2003/308/CE;

                              Decreta:

  E'  sospeso  il  decreto  ministeriale  del  16 ottobre 2003 che ha
recepito  la  decisione  della  Commissione  2003/308/CE del 2 maggio
2003,  concernente  la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil
nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca
delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta
sostanza  attiva, in attesa della pronuncia definitiva della sentenza
del  tribunale  di  primo  grado  delle Comunita' europee nella causa
T-158/03.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Sanita', foglio n. 16