IL DIRETTORE GENERALE
per   la   qualita'   dei  prodottiagroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  CE n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999
ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che,
qualora  le  condizioni  climatiche  lo  richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visti  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle regioni Umbria e Lazio, con i quali le stesse hanno certificato
che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004,
condizioni  climatiche  sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione Umbria, provenienti dalla zone di produzione delle uve
atte  a  dare  vini  V.Q.P.R.D.,  per tutte le tipologie, sottozone e
menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari
di produzione.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e  rettificato,  fatte  salve le misure piu' restrittive
previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di vite di seguito indicate:
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Pinot nero;
    Chardonnay bianco;
    Grechetto bianco.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve
concentrato  e  rettificato,  fatte  salve le misure piu' restrittive
previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed   entra   vigore   il   giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 31 agosto 2004
                                         Il direttore generale: Abate