IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217,  art.  18,  recante  norme per la rettifica da apportare a testi
gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto   il   decreto   ministeriale   18 agosto   2004  concernente
«Autorizzazione   all'aumento   del   titolo  alcolometrico  volumico
naturale  dei  prodotti  della  vendemmia  2004 destinati a dare vini
V.Q.P.R.D.,  per  la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia
autonoma di Trento;
  Considerato che per mero errore materiale, al comma 3 dell'articolo
unico  del  sopracitato  decreto,  tra  le  varieta'  di vite, da cui
derivano  le  partite  di  vino  destinate  all'elaborazione dei vini
spumanti     delle     denominazioni     di    origine    autorizzate
all'arricchimento,  e'  stata  indicata  la  varieta'  «Pinot grigio»
anziche' «Pinot bianco»;
  Ritenuto  necessario  doversi  procedere alla rettifica del comma 3
dell'articolo   unico   del   decreto   ministeriale  18 agosto  2004
sopracitato, con la previsione della possibilita' dell'utilizzo della
pratica  di  arricchimento  per  le denominazioni di origine dei vini
spumanti  derivanti dalle varieta' di vite «Pinot bianco» in luogo di
«Pinot grigio»;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  Il  comma  3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 19 agosto
2004,  recante  «Autorizzazione  all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare
vini  V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna  vitivinicola  2004/2005,  nella
provincia  autonoma  di  Trento»,  e' sostituito per intero dal testo
annesso al seguente decreto:
  «3. le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di vite di seguito indicate:
    Pinot bianco;
    Pinot nero;
    Chardonnay;
    Meunier.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve
concentrato  e  rettificato  o  mediante  concentrazione  parziale  o
saccarosio  -  per  la  tipologia  Trento Spumante - e fatte salve le
misure  piu'  restrittive  previste  dai  rispettivi  disciplinari di
produzione.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 31 agosto 2004
                                         Il direttore generale: Abate