IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20  (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15
settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti
in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE,  relativo all'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto   il  decreto  legislativo  del  14 marzo  2003,  n.  65,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  i prodotti fitosanitari riportati
nell'allegato   al   presente   decreto   sono  stati  registrati  ed
autorizzati  ad essere immessi in commercio per un numero limitato di
anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5,
comma 12;
  Rilevato  che  per  i  prodotti fitosanitari di cui all'allegato le
imprese  titolari  delle  registrazioni non hanno presentato entro la
scadenza   del   termine   previsto   la  domanda  di  rinnovo  e  la
documentazione integrativa richiesta all'atto della registrazione;
  Ritenuto  di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti
riportati nell'allegato;

                              Decreta:

  1.  Sono  revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio ed
all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato.
  2.  E'  consentito  l'utilizzo  delle  scorte giacenti in commercio
entro  il  periodo  di  12  mesi a far data dalla scadenza di ciascun
prodotto riportato nell'allegato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e notificato in via amministrativa alle imprese
interessate.
    Roma, 16 agosto 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli