IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Vista   la  domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  in  data
26 gennaio   2003,   intesa   ad  ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione  di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo»
o «Mamertino»;
  Visto  sulla  sopracitata  richiesta  di  riconoscimento, il parere
favorevole della regione Siciliana;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi in Milazzo (Messina) il 4 maggio 2004, con
la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  ed
aziende vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino», pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 2004;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata dei vini «Mamertino di
Milazzo»  o  «Mamertino» e all'approvazione del relativo disciplinare
di  produzione  in  conformita'  al  parere espresso dal sopra citato
Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Mamertino  di  Milazzo»  o  «Mamertino»  ed  e' approvato, nel testo
annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2. La denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o
«Mamertino» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del  presente  articolo  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore a
decorrere dalla vendemmia 2004.