IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata dal Comitato promotore in data 26 gennaio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino»; Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Siciliana; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Milazzo (Messina) il 4 maggio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 2004; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.