IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino «Rosso Conero» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione, e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  tutela  vino «Rosso
Conero»  di  Ancona  in  data  14 marzo  2002  intesa  ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata del vino «Rosso Conero»;
  Visto,  sulla  sopracitata  richiesta  di riconoscimento, il parere
favorevole della regione Marche;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Ancona  il  15 aprile  2004, con la
partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine   controllata   «Rosso   Conero»  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004;
  Vista  la nota della regione Marche tesa ad ottenere che all'art. 3
del disciplinare di produzione di cui sopra venga corretta la dizione
«Conero» in «Rosso Conero»;
  Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti
ulteriori  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  riconoscimento  della  denominazione di
origine  controllata  «Rosso Conero» ed all'approvazione del relativo
disciplinare  di  produzione del vino in argomento, in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine   controllata  «Rosso  Conero»,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche,
e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.