IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Rosso Conero» di Ancona, in data 14 marzo 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Conero», gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata «Rosso Conero riserva» con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Ancona il 15 aprile 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Conero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero riserva», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Conero» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Conero» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004. 3. La denominazione di origine controllata «Rosso Conero riserva» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.