IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino «Rosso Conero» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione, e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  tutela  vino «Rosso
Conero»  di  Ancona,  in  data  14 marzo  2002, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del  vino  «Conero»,  gia' riconosciuta come denominazione di origine
controllata  «Rosso  Conero riserva» con decreto del Presidente della
Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche;
  Visto,  sulla  sopracitata  richiesta  di riconoscimento, il parere
favorevole della regione Marche;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Ancona  il  15 aprile  2004, con la
partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  i  lavori e la documentazione della commissione delegata per
la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Conero» pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004;
  Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti
istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine controllata e garantita «Conero» ed
all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione del vino in
argomento,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal sopra citato Comitato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero
riserva»,  riconosciuta  con  decreto del Presidente della Repubblica
21 luglio   1967,  e'  riconosciuta  come  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita «Conero» ed e' approvato, nel testo annesso
al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.  La denominazione di origine controllata e garantita «Conero» e'
riservata  al  vino  che  risponde  alle  condizioni  ed ai requisiti
stabiliti  nel  disciplinare  di  produzione  di  cui  al comma 1 del
presente  articolo,  le  cui misure entrano in vigore a partire dalla
vendemmia 2004.
  3.  La  denominazione di origine controllata «Rosso Conero riserva»
deve  intendersi  revocata  a  decorrere  dalla entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.