IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
  IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  28,  comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo
19 settembre  1994,  n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto
legislativo  19 marzo  1996, n. 242, concernente il riconoscimento di
conformita'  alle  vigenti  norme  per  la  sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
  Visto   l'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
7 gennaio  1956,  n.  164, relativo alle opere provvisionali le quali
devono   essere  allestite  con  buon  materiale,  a  regole  d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo;
  Vista  la norma tecnica UNI EN 1065 (1999) che specifica materiali,
requisiti di progetto, alternative di protezione contro la corrosione
insieme  a  metodi  di  verifica  usando  sia  calcoli  sia prove per
puntelli  telescopici regolabili di acciaio con filettatura coperta o
scoperta che sono destinati all'uso nei cantieri;
  Constatato  che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi
prescritti  dall'articolo  sopra  citato  esiste  una  norma  tecnica
specifica  che  garantisce  una analoga sicurezza nella costruzione e
nell'impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   procedere  al  riconoscimento  di
conformita'  alle  vigenti  norme  di  mezzi  e  sistemi di sicurezza
relativi  alla  costruzione  ed  all'impiego  di puntelli telescopici
regolabili in acciaio;
  Sentita  la  commissione  consultiva  permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
  Visto   il   decreto  legislativo  23 novembre  2000,  n.  427,  di
attuazione  della  direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva
98/48/CE  relativa  alla  procedura di informazione nei settori delle
norme e delle regolamentazioni tecniche;
  Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione
europea e degli Stati membri ai sensi della citata direttiva 98/34/CE
come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  conformita'  alle vigenti norme, ai sensi
dell'art.   28,   comma   1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo
19 settembre  1994,  n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto
legislativo   19 marzo   1996,   n.  242,  dei  puntelli  telescopici
regolabili in acciaio, alle seguenti condizioni:
    a) i  puntelli  telescopici regolabili in acciaio siano costruiti
conformemente  alla  norma  tecnica UNI EN 1065 (1999) e all'allegato
che costituisce parte integrante del presente decreto;
    b) il   costruttore  sia  in  possesso  delle  certificazioni  di
conformita',  rilasciate  in  base  alla  norma  tecnica  di cui alla
lettera  a),  emesse  da  un  laboratorio  ufficiale.  Per laboratori
ufficiali si intendono:
      laboratori dell'ISPESL;
      laboratori delle Universita' e dei Politecnici dello Stato;
      laboratori  autorizzati  con  provvedimento  del  Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri delle
attivita' produttive e della salute, per l'effettuazione di prove sui
puntelli  telescopici regolabili in acciaio, rispondenti ai requisiti
stabiliti  con  decreto  dei  Ministri  del  lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto  con  i  Ministri delle attivita' produttive e
della salute;
      laboratori  dei  Paesi  membri  dell'Unione europea o dei Paesi
aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi  Stati  in  possesso  di  qualifiche e requisiti attestati
dalle Autorita' competenti dei rispettivi Stati;
    c) i   puntelli   telescopici   regolabili   in   acciaio   siano
accompagnati da un foglio o libretto recante:
      una   breve   descrizione   con  l'indicazione  degli  elementi
costituenti  comprensiva  della  designazione  prevista  dalla  norma
tecnica di cui alla lettera a);
      le indicazioni utili per un corretto impiego;
      le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
      gli  estremi  (istituto  che  ha effettuato le prove, numeri di
identificazione  dei  certificati, date del rilascio) dei certificati
delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 1065 (1999);
      una  dichiarazione  del  costruttore di conformita' al presente
decreto.