IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Considerato  che  nei giorni 15, 16 e 17 novembre 2002, il litorale
della  regione  Marche  e'  stato  colpito  da eccezionali mareggiate
causando  ingenti  danni  sia  ad  infrastrutture  pubbliche che alle
attivita' turistiche insistenti sul medesimo litorale;
  Considerato,  altresi',  che le violente mareggiate abbattutesi sul
litorale  della regione Marche hanno asportato migliaia di metri cubi
di arenile provocando gravi danni alle strutture ricettive presenti e
ad alcune infrastrutture pubbliche;
  Considerato  che,  al fine di verificare l'entita' e la consistenza
dei  predetti  eventi,  sono  stati  effettuati  dei  sopraluoghi  da
personale  tecnico  che  hanno  consentito di riscontrare, per alcuni
comuni,   la  permanenza  di  un  contesto  di  possibile  evoluzione
pregiudizievole  per  l'incolumita'  della collettivita' nell'ipotesi
del verificarsi di ulteriori eventi meteo marini;
  Viste le note rispettivamente datate 27 novembre e 4 dicembre 2002,
8  gennaio,  29  luglio,  14 ottobre  e 19 dicembre 2003, 19 gennaio,
2 marzo  e  9 giugno  2004  della  regione Marche, con le quali viene
rappresentata  l'esigenza  di  porre  in  essere tutti gli interventi
necessari   al  ripristino  delle  aree  interessate  delle  predette
mareggiate;
  Considerato  che  occorre adottare ogni iniziativa utile ed urgente
finalizzata  ad  evitare  ulteriori situazioni di pericolo o maggiori
danni  a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti
di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992;
  D'intesa con la regione Marche;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione  Marche  e' nominato commissario
delegato  per  fronteggiare  la  grave  situazione  determinatasi  in
conseguenza   delle  eccezionali  mareggiate  dei  giorni  15,  16  e
17 novembre  2002 e di cui in premessa, e provvede alla realizzazione
di  tutti  i necessari interventi diretti al superamento del contesto
summenzionato,  utilizzando  le risorse che si renderanno disponibili
nell'ambito del bilancio della regione Marche.
  2. Gli uffici dell'amministrazione regionale, al fine di accelerare
le  attivita'  da porre in essere per il superamento della situazione
sopra citata, forniscono ogni utile supporto al commissario delegato,
anche    assicurando   il   necessario   sostegno   organizzativo   e
l'indispensabile collaborazione amministrativa.