Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche comunitarie e internazionali
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali   -  Direzione  generale  del
                              Corpo forestale dello Stato
                              Al  Corpo  forestale  dello Stato della
                              Regione Siciliana
                              Agli assessorati regionali agricoltura
                              Agli  assessorati prov. autonome Trento
                              e Bolzano
                              Agli  O.P.R.:  AGREA  - ARTEA - AVEPA -
                              Organismo pagatore Lombardia
                              All'Ente nazionale risi
                              Alle    organizzazioni    professionali
                              agricole:  Coldiretti - Confagricoltura
                              -  C.I.A.  -  Copagri  -  E.N.P.T.A.  -
                              Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.l.
                              - Coopagrival - F.Agr.l. - ANPA
                              Ai C.A.A. riconosciuti
                              All'Ente nazionale sementi elette

  La  circolare  Mipaf  n.  10  prot.  D/399  del  10 agosto  2004 ha
prorogato  la  scadenza dei contratti di moltiplicazione o di diretta
moltiplicazione del settore sementi certificate al 15 settembre 2004.
  Con  circolare  n.  8 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni
questa   amministrazione   ha   impartito   precise   istruzioni   ai
moltiplicatori  circa  l'obbligatorieta' di denunciare, nella domanda
di  compensazione  al  reddito  del settore seminativi, le particelle
investite a sementi certificate introducendo il codice utilizzo 57.
  Visti  i  termini fissati dalla circolare AGEA n. 16 dell'11 giugno
2004,  questa  amministrazione, in aderenza al contenuto della citata
circolare Mipaf n. 10, ritiene di modificare il testo della circolare
AGEA  n.  16  dell'11 giugno  2004,  al  capitolo 18, come di seguito
riportato:
    il  secondo  capoverso  del  paragrafo e' sostituito dal presente
testo:   «Gli   imprenditori  agricoli  moltiplicatori  di  seme  che
intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla
data  di  presentazione  della  domanda  di  pagamento per superfici,
possono, entro il 15 settembre 2004, presentare una domanda iniziale,
indicando  esclusivamente superfici investite a «sementi certificate»
(codice 57);
    l'ultimo  capoverso  del  paragrafo  e'  sostituito  dal presente
testo:  «Gli  imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, che hanno
presentato  domanda  iniziale,  possono  presentare  una  domanda  di
modifica  ai  sensi dell'art. 44 del reg. (CE) n. 2419/2001, anche in
aumento,  riguardante esclusivamente le superfici investite a sementi
certificate  (codice  57)  entro  e  non oltre il 15 settembre 2004».
Resta fermo il divieto assoluto di apportare modifiche alle superfici
dichiarate   a   premio,   comprese   le   foraggere,  nella  domanda
precedentemente presentata.
  I  produttori  che  hanno  aderito  al  regime  semplificato  nelle
campagne  2002 o 2003 possono stipulare contratti di moltiplicazione,
purche'  presentino  una  domanda di pagamento per superfici entro il
suindicato  termine  (15 settembre).  Le superfici vincolate a regime
semplificato possono essere oggetto di contratti di moltiplicazione.
  Si  raccomanda  agli  enti  ed  organismi  in  indirizzo  di  voler
assicurare   la  massima  diffusione  dei  contenuti  della  presente
circolare nei confronti di tutti gli interessati.

    Roma, 2 settembre 2004


                                 Il titolare dell'ufficio monocratico
                                               Gulinelli