IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle  infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il
Ministro  dell'ambiente,  ora  con  il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  e con il Ministro della sanita', ora con il
Ministro  della  salute, in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi  che  interessino  la
protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE   e   93/81/CEE  che  modificano  la  direttiva  70/156/CEE
concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  7 marzo 1975,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101
del   16 aprile  1975,  di  recepimento  della  direttiva  70/220/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'inquinamento  atmosferico  da  emissioni  dei veicoli a
motore;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 maggio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del
5 settembre  2003,  di  recepimento  della  direttiva  2002/80/CE che
modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;
  Vista  la  rettifica  della  direttiva 2002/80/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 199 del 7 agosto 2003;
  Vista  la  direttiva  2003/76/CE  della  Commissione dell'11 agosto
2003,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
206  del  15 agosto  2003,  che  modifica la direttiva 70/220/CEE del
Consiglio  relativa  alle  misure  da  adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

       Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo

                               Art. 1.
  1.  L'allegato  I  al  decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo
1975,  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  8 maggio  2003, e' modificato come
segue:
    a) nell'allegato I, punto 7.1.1.1., il testo dell'ultimo trattino
«cilindrata  del  motore  piu' potente della famiglia meno il 30%» e'
sostituito  dal testo «cilindrata del motore piu' alta della famiglia
meno il 30%».