IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto   in   particolare   l'art.   32,   comma  12,  del  predetto
decreto-legge,  il  quale  autorizza  la  Cassa depositi e prestiti a
mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la
costituzione,  presso  la  Cassa  stessa,  di  un Fondo di rotazione,
denominato  Fondo  per  le  demolizioni  delle  opere abusive, per la
concessione  di anticipazioni volte al finanziamento degli interventi
di demolizione delle opere abusive;
  Visto  inoltre  che  il  medesimo art. 32, comma 12, prevede che le
modalita' e condizioni di restituzione alla Cassa depositi e prestiti
societa' per azioni delle anticipazioni siano fissate con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
5 dicembre  2003,  con  il  quale e' stata disposta la trasformazione
della  Cassa  depositi  e prestiti in societa' per azioni, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art. 5, commi 1 e 3, del citato decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
  Visto  l'art.  10,  comma  1,  lettera  a),  del  predetto  decreto
ministeriale,  ai  sensi  del  quale, nel caso in cui in forza di una
disposizione  di legge, regolamento o decreto occorra procedere a una
variazione  delle  condizioni  economiche  delle  attivita'  o  delle
passivita'  soggette  a rendicontazione separata, la Cassa depositi e
prestiti  e' tenuta indenne dalla eventuale conseguente riduzione dei
flussi previsti alla data di trasformazione in societa' per azioni;
  Ritenuto   congruo,  sulla  base  delle  spese  di  amministrazione
mediamente  sostenute  dalla  Cassa  depositi e prestiti societa' per
azioni,  fissare la quota delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,1 per cento in ragione di anno sul capitale anticipato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Modalita' e condizioni del rimborso delle anticipazioni
  1. Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni  ai comuni, per le finalita' di cui all'art. 32, comma 12, del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, unitamente alla
corrispondente  quota  delle  spese  di  gestione  del  Fondo  per le
demolizioni  delle  opere abusive, pari allo 0,1 per cento in ragione
d'anno  sul  capitale  erogato  in anticipazione, sono rimborsate dai
comuni  beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione
delle somme a carico degli esecutori degli abusi.
  2.   Trascorsi   cinque   anni  dalla  data  di  concessione  delle
anticipazioni  il  rimborso delle somme di cui al comma 1 e' comunque
dovuto a carico dei comuni.
  3. Qualora il rimborso non avvenga entro il termine di cui al comma
2,  la Cassa depositi e prestiti societa' per azioni informa, entro i
successivi  sessanta  giorni, il Ministero dell'interno, che provvede
alla   restituzione   delle   somme   anticipate,   unitamente   alla
corrispondente  quota  delle  spese  di  gestione  del  Fondo ed agli
interessi  di  mora calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza   del  termine  sino  a  comprendere  quello  dell'effettivo
versamento,  al  saggio  di interesse legale, trattenendo le relative
somme  dai  fondi  del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi
titolo  ai  comuni  inadempienti,  ivi compresi quelli sostitutivi di
trasferimenti    erariali    per   effetto   dell'istituzione   della
compartecipazione  comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche. La nota informativa della Cassa depositi e prestiti
societa'   per   azioni  al  Ministero  dell'interno  deve  contenere
l'ammontare   degli   importi   da  trattenere,  distinto  per  somme
anticipate   ed   oneri  accessori.  In  caso  di  insufficienza  dei
trasferimenti  statali,  al  rimborso provvedono i comuni interessati
per la parte non trattenuta dal Ministero dell'interno.