IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite, con riferimento alle imprese di esercizio, le modalita' tecniche di erogazione dei contributi, nonche' i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti; Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definiti, con riferimento alle industrie tecniche cinematografiche, i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti, per i quali sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi; Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128; Adotta il seguente decreto: Art. 1. Oggetto 1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono disciplinate nel presente decreto le modalita' di intervento finanziario del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come «Ministero», per sostenere: a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi; c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale. 2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalita', misure e condizioni fissate nel presente decreto: a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria; b) contributi in conto capitale. 3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza. 4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.