IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, di riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
  Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo, che prevede che con
decreto  ministeriale  sono definite, con riferimento alle imprese di
esercizio,  le  modalita'  tecniche  di  erogazione  dei  contributi,
nonche' i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti;
  Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo, che prevede che con
decreto  ministeriale  sono  definiti, con riferimento alle industrie
tecniche  cinematografiche,  i costi massimi ammissibili dei relativi
investimenti,  per  i  quali  sono  concessi  mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi;
  Visto  l'art.  27,  comma  8,  del citato decreto legislativo, come
modificato  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;

                               Adotta

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.   In   attuazione  dell'art.  12  e  dell'art.  15  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004, n. 28, sono disciplinate nel presente
decreto  le  modalita'  di intervento finanziario del Ministero per i
beni  e le attivita' culturali, di seguito indicato come «Ministero»,
per sostenere:
    a) la  realizzazione  di  nuove  sale  o  il  ripristino  di sale
inattive,   anche   mediante   acquisto  di  locali  per  l'esercizio
cinematografico e per i servizi connessi;
    b)  la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del
numero degli schermi;
    c) la  ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico
delle sale cinematografiche esistenti;
    d) l'installazione,   la  ristrutturazione  e  il  rinnovo  delle
apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale.
  2.  A  favore  delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte
negli  elenchi  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  28,  ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche,
sono  previsti,  con  le  modalita',  misure e condizioni fissate nel
presente decreto:
    a) contributi  in  conto  interessi  sui  contratti di mutuo e di
locazione    finanziaria    stipulati    con   soggetti   autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria;
    b) contributi in conto capitale.
  3.  Ai  fini  del  presente decreto, il numero dei posti delle sale
cinematografiche  e'  individuato  con  riferimento a quanto indicato
nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.
  4.  Nel  caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica,
l'esercente  non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli
articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  5.  Ai  fini  dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1,
lettere a), b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi triennali
predisposti    dalla   Consulta   territoriale   per   le   attivita'
cinematografiche,   di   cui   all'art.  4  del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 28.