L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 5 agosto 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
    l'art.  9,  l'art.  15,  comma  4  e  l'art.  21,  comma 1, della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:   l'Autorita)   17 luglio   2002,  n.  137/02  (di  seguito:
deliberazione n. 137/02);
    la  delibera dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03 e l'allegato
codice  di  rete  della societa' Snam Rete Gas (di seguito: Snam Rete
Gas);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 ottobre 2003, n. 119/03 (di
seguito: deliberazione n. 119/03);
    il   documento  per  la  consultazione  14 luglio  2004,  recante
«Garanzie  di  libero accesso al servizio di rigassificazione del gas
naturale  liquefatto  e  norme  per la predisposizione dei codici di'
rigassificazione»   (di   seguito:  documento  per  la  consultazione
14 luglio 2004).
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  119/03,  l'Autorita',  in deroga alla
previsione  dell'art. 9 della deliberazione n. 137/02, ai sensi della
quale  il  conferimento  delle  capacita'  di  trasporto  ai punti di
entrata  della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali
di  Gnl  e'  effettuato su base annuale dall'impresa di trasporto, ha
previsto  che, fino al 30 settembre 2004, le allocazioni di capacita'
di  trasporto  nel  punto di entrata della rete nazionale di gasdotti
interconnesso  con  il  terminale  di  Gnl  sito a Panigaglia fossero
effettuate dalla societa' Gnl Italia Spa che gestisce tale terminale,
sulla base di appositi accordi con la Snam Rete Gas;
    il  provvedimento  di  cui  al  precedente alinea e' funzionale a
consentire  l'ottimizzazione  della  gestione del predetto terminale,
ottimizzazione  altrimenti  impedita  dalle  previsioni contenute nel
capitolo 5, paragrafo 7) e nel capitolo 7 paragrafo 1), del codice di
rete   della  Snam  Rete  Gas;  e  che  tali  previsioni  sono  state
giustificate  da  vincoli  di  gestione amministrativa della medesima
Snam Rete Gas;
    con  lettera  in data 21 luglio 2004 (prot. Autorita' n. 16765) e
lettera  in  data 3 agosto 2004 (prot. Autorita' n. 17578), a seguito
di  esplicita richiesta da parte degli uffici dell'Autorita', la Snam
Rete  Gas  ha dichiarato che ad oggi persistono i vincoli di gestione
amministrativa   della   medesima  societa'  che  hanno  giustificato
l'adozione della deliberazione n. 119/03.
  Ritenuto che sia opportuno prorogare, per l'anno termico 2004-2005,
l'efficacia   delle  disposizioni  previste  dalla  deliberazione  n.
119/03;
                              Delibera
di prorogare fino al 30 settembre 2005 le disposizioni previste dalla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
22 ottobre  2003,  n.  119/03,  in  materia di accesso al servizio di
trasporto  di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di
gasdotti  interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La
Spezia);
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dalla data di pubblicazione.

    Milano, 5 agosto 2004

                                                 Il presidente: Ortis