IL CONSIGLIO

                        Considerato in fatto.
  La F.IN.CO. - Federazione industrie prodotti impianti e servizi per
le  costruzioni  -  ha  inoltrato  all'Autorita'  una segnalazione in
merito   al  rilascio  delle  attestazioni  di  qualificazione  nella
categoria  specializzata  OS18.  Ha segnalato che, nell'allegato A al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34 e
successive   modificazioni,   e'   specificato   che   la   categoria
specializzata  OS18  riguarda  «  la produzione in stabilimento ed il
montaggio  in  opera  di  strutture in acciaio e di facciata continue
costituite  da  telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro
materiale.»  Detta  declaratoria,  pertanto, contiene, a parere della
F.IN.CO.,  al  proprio  interno un chiaro riferimento ad attivita' di
produzione in stabilimento e montaggio in opera.
  La  F.IN.CO.,  in  considerazione  della  perspicua  specificazione
contenuta  nella  declaratoria di che trattasi ritiene necessario, ai
fini   del   rilascio  delle  attestazioni  di  qualificazione  nella
categoria OS18, che:
    a) dai   certificati   di   esecuzione   presentati  dall'impresa
richiedente  la  qualificazione  emerga  chiaramente,  ai  fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5,
lettere  b)  e  c)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
34/2000  e  successive  modificazioni, che i componenti messi m opera
siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti;
    b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione
del  possesso  del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 34 e successive modificazioni,
l'effettiva  disponibilita'  di uno stabilimento di produzione per un
periodo   di   tempo   almeno   pari   alla  durata  della  validita'
dell'attestazione di qualificazione.
    A  seguito  della  suddetta  segnalazione,  il servizio ispettivo
dell'Autorita',  nell'ambito dei controlli ex art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000, ha proceduto a richiedere
alle  SOA,  con  riferimento  ad  alcune  imprese  qualificate  nella
categoria  specializzata  OS18,  la documentazione ritenuta da queste
probatoria  ai  fini  del  riconoscimento  della qualificazione nella
categoria  stessa  e,  in  particolare,  la documentazione con cui e'
stata  comprovata  l'effettiva  disponibilita' di uno stabilimento di
produzione  per  un  periodo  di  tempo  almeno  pari  alla durata di
validita' dell'attestazione.
  La  documentazione  inviata dalle SOA e' risultata, in alcuni casi,
costituita  da  semplici  autodichiarazioni del legale rappresentante
dell'impresa  senza  alcun  riferimento ne' alla localizzazione dello
stabilimento    ne'    al    titolo   giustificativo   dell'effettiva
disponibilita'  dello stabilimento da parte dell'impresa. Il Servizio
ispettivo,   non   ritenendo  la  documentazione  inviata  dalle  SOA
sufficiente  al fine del puntuale riscontro dell'effettiva produzione
dei  manufatti  previsti  dalla  declaratoria, nonche' dell'effettiva
disponibilita' dello stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA
ed  alle  imprese  interessate  una  memoria corredata dalla relativa
documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori.
  La  documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese ha
superato  i  profili  di  contestazione  in  ordine alle modalita' di
accertamento dei requisiti, ma ha evidenziato la necessita', da parte
degli   operatori  del  settore  e  delle  relative  associazioni  di
categoria,  di  un  incontro  volto  ad approfondire le questioni pro
spettate  ed, in particolare, una corretta lettura del dato normativo
di riferimento. L'esigenza di approfondire la tematica in ordine alla
qualificazione  nella categoria specializzata OS18 e' scaturita anche
dalle  pertinenti  osservazioni  formulate  nelle  memorie presentate
dalle  imprese  a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio
ispettivo.
  E'  stato precisato, infatti, che non puo' essere ritenuta ostativa
al  rilascio  della  attestazione nella categoria OS18 la circostanza
che  lo  stabilimento  sia ubicato all'interno del cantiere allestito
per  una  determinata commessa posto che l'attivita' delle imprese di
costruzione  e'  caratterizzata  dal  fatto  che  la produzione viene
realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere
e,   come   tali,  temporanei  ed,  inoltre,  hanno  evidenziato  che
richiedere  la disponibilita' di uno stabilimento per tutta la durata
di   validita'   dell'attestazione  vorrebbe  dire,  in  pratica,  la
richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale occorrente per la
qualificazione  nella  categoria  specializzata  OS18  oltre a quelli
previsti  dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni.
  Anche  in  ordine al requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettere
b)  e  c)  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive  modificazioni,  hanno precisato che i contratti d'appalto
cui   si   riferiscono   le   prestazioni  sono  sorti  anteriormente
all'entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto  del Presidente della
Repubblica,   ovvero   in  epoca  in  cui  vigeva  prima  il  decreto
ministeriale  25 febbraio  1982,  n. 770 e successivamente il decreto
ministeriale  15 maggio  1998,  n.  304. Sotto la disciplina di dette
norme  le  lavorazioni  oggi ricomprese nella categoria specializzata
OS18  venivano  ricondotte rispettivamente nella categoria 17 e nella
categoria   S18  per  le  quali  non  era  prevista,  ai  fini  della
qualificazione, la disponibilita' di uno stabilimento di produzione.
  Al   fine   di  approfondire  la  lettura  del  dato  normativo  di
riferimento,  sono state convocate in audizione anche le associazioni
di  categoria  ANCE,  AGI,  ANCPL  e  F.IN.CO. In tale sede, l'AGI ha
osservato  che l'utilizzo di termini come «produzione in stabilimento
o propri stabilimenti» sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento
al  fatto che detto stabilimento debba collocarsi fuori dal cantiere.
In  questo  senso e' da considerare come la stessa situazione occorra
per  la  categoria specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente
declaratoria  faccia  riferimento  al termine stabilimento, non si e'
mai  dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano
in  cantiere  valga  ad  integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto
l'AGI  che,  fermo  restando  quanto  precede,  in senso speculare ed
opposto non puo' nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilita' di
uno  stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuori
dal cantiere sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri
in  corso  tali  componenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, ad
esempio,  uno  stabilimento  in  una citta' X si debba trasportare le
componenti  ivi  prodotte  in  tutta Italia o nel resto del mondo. La
F.IN.CO  ha  richiamato quanto indicato nell'atto di segnalazione ed,
in  particolare,  la necessita' che la qualificazione nella categoria
specializzata  OS18  puo'  essere  attribuita qualora i componenti da
mettere  in  opera  siano  stati prodotti dall'installatore in propri
stabilimenti.
                       Considerato in diritto.
  La  declaratoria  di  cui all'allegato A del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34 e successive modificazioni
relativamente  alla categoria specializzata OS18 prevede «lavorazioni
costituite  dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera
di  strutture  in  acciaio e di facciate continue costituite da telai
metallici   ed  elementi  modulari  in  vetro  o  altro  materiale.».
L'Autorita',  con  la  determinazione  del 12 ottobre 2000, n. 48, al
punto  7,  lettera e) dell'allegato alla determinazione, ha precisato
che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13, OS18 e OS32
puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano
stati  prodotti  dall'installatore stesso in propri stabilimenti. Con
il  comunicato  alle  SOA  del  19 febbraio  2001, n. 1 al punto 11),
l'Autorita'  ha,  poi,  chiarito  che:  ...  la  qualificazione nelle
categorie  OS13,  OS18,  OS32  puo'  essere attribuita solo qualora i
componenti  messi  in opera siano stati prodotti dall'installatore in
propri  stabilimenti  e  non  puo' essere attribuita quando l'impresa
provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze
e mezzi.
  L'elemento di novita' introdotto dal legislatore nella declaratoria
della  categoria specializzata OS18 di cui all'allegato A del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.   34/2000   e   successive
modificazioni,  rispetto  alle  declaratorie  dei  precedenti decreti
ministeriali  n. 770/82 e n. 304/98, e' stato quello di introdurre la
locuzione  produzione in stabilimento. La novita', pertanto, e' stata
quella di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese
che  abbiano  una effettiva capacita' aziendale di produrre e mettere
in  opera  gli  elementi  previsti  dalla declaratoria della suddetta
categoria OS18.
  L'esigenza  di  riservare la qualificazione in detta categoria alle
imprese  caratterizzate  da una peculiare capacita' ed organizzazione
aziendale  e'  stata  determinata  dalla  specificita'  tecnica degli
elementi   rientranti   in   detta  categoria  e  nella  esigenza  di
individuare  in  capo  ad  uno  stesso  soggetto la titolarita' della
produzione e della messa in opera in quanto il soggetto che ha ideato
e  definito tutti gli aspetti tecnici e', di conseguenza, in grado di
assicurare la produzione in qualita' nei propri stabilimenti.
  La   precedente  normativa  dell'Albo  nazionale  dei  costruttori,
infatti,   non   prevedeva   per  tale  categoria  la  produzione  in
stabilimento e da cio' deriva la fondata osservazione che le imprese,
nella  prima fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni,  hanno  dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base
di  una produzione allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti
all'uopo affittati per la durata della commessa, ma deriva, altresi',
l'infondata  argomentazione  che,  ai sensi delle caratteristiche del
nuovo  sistema  di  qualificazione,  e'  sufficiente,  ai  fini della
qualificazione,  la  prova di aver effettuato tale lavorazione in uno
stabilimento  la  cui  disponibilita'  e'  limitata  al momento della
rilascio della attestazione di qualificazione.
  La  qualificazione  nelle  categorie  specializzate individuate con
l'acronimo  OS  e'  conseguita  dimostrando  capacita' di eseguire in
proprio  l'attivita'  delle  lavorazioni  che costituiscono parte del
processo  realizzativo di un'opera o di un intervento che necessitano
di   una   particolare   specializzazione   e   professionalita';  la
qualificazione  nelle  categorie  specializzate presuppone, pertanto,
effettiva  capacita'  operativa ed organizzativa come, d'altra parte,
e' indicato nelle premesse dell'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni.
  In   tale  contesto,  dal  combinato  disposto  della  declaratoria
dell'allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
34/2000  e  successive  modificazioni  e dell'art. 18, comma 8, dello
stesso   decreto   del   Presidente   della  Repubblica  risulta  che
l'accertamento  della  sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica
per la qualificazione nella categoria OS18 non puo' prescindere dalla
verifica circa la disponibilita' dello stabilimento di produzione.
  L'accertamento   sulla   disponibilita'   dello  stabilimento  deve
implicare  necessariamente  la disponibilita' attuale e futura, posto
che,   solo  attraverso  l'accertamento  della  disponibilita'  dello
stabilimento per l'intera durata dell'attestazione risulta comprovata
la  capacita'  dell'impresa  ad  eseguire  la  specifica  prestazione
richiesta oggi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e   successive  modificazioni.  A  parere  di  questa  Autorita',  le
argomentazioni  rappresentate  dagli  operatori  del  settore e dalle
associazioni  di  categoria  si  basano essenzialmente sulle esigenze
organizzative  dell'attivita'  produttiva  delle imprese e, pertanto,
non  rilevano in ordine alla necessita' dell'effettiva disponibilita'
di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari
alla  durata  di  validita'  dell'attestazione  di qualificazione. Il
concetto  di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve
essere  analizzato,  infatti,  ai  fini  della  qualificazione  nella
corrispondente  categoria non ad altri fini. Per l'attribuzione della
qualificazione   nella   categoria  specializzata  OS18  deve  essere
dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con
macchinari   e   maestranze  idonee.  Questa  dotazione  implica  una
specifica   capacita'   aziendale  nel  settore  della  categoria  e,
conseguentemente,   la  sicurezza  che  l'impresa  ha  una  specifica
organizzazione   aziendale   tesa  alla  produzione  delle  strutture
previste  nella  suddetta  categoria.  Tale  assunto non puo', pero',
comportare  che  solo  i  prodotti di un certo stabilimento X debbano
essere  posti in opera in tutti i cantieri di pertinenza dell'impresa
presenti  in  aree  geografiche diverse da quella ove l'impresa ha in
disponibilita' uno stabilimento di produzione.
  La  necessaria  provenienza  di  alcuni  manufatti  da  individuati
stabilimenti  puo'  discendere, invece, solo quando le norme tecniche
ed   amministrative  di  settore  prevedano  specifiche  abilitazioni
tecniche   ed  amministrative  per  la  produzione  e  l'utilizzo  di
determinati componenti.
  Da  cio'  discende  l'infondata  argomentazione  della segnalazione
della  F.IN.CO. in ordine alla necessita' che la qualificazione nella
categoria  OS18  puo'  essere  attribuita  qualora,  in  relazione al
requisiti  inerente  i  lavori  eseguiti,  i componenti da mettere in
opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti.
  La   necessaria   specifica   organizzazione  aziendale  per  sotto
attivita'  dell'azienda e' contenuta ed e' stata ribadita anche dalla
determinazione  dell'Autorita'  in  tema  di  trasferimento  di  ramo
d'azienda ove e' stato previsto che la possibilita' di distinguere in
rami l'azienda, comunque, e' condizionata da:
    a) esercizio   di   piu'   attivita'   imprenditoriali  da  parte
dell'imprenditore   mediante   un'unica   organizzazione  di  impresa
(risorse, persone, attrezzature);
    b) un'articolazione  dell'organizzazione  in sotto-organizzazioni
corrispondenti alle diverse attivita', tale per cui ne esista una per
ciascuna di queste.
  E'  soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si puo'
parlare  di  azienda  suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare
che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.
    Oggetto  del  trasferimento  di  azienda o di un suo ramo saranno
dunque  alcuni  beni  materiali  e  altri  immateriali, unitariamente
considerati  proprio  perche'  tra  loro  funzionalmente organizzati:
attrezzature  (edifici,  macchinari),  know  how (brevetti esperienza
acquisita),  avviamento  (clientela),  rapporti  giuridici  (crediti,
debiti).
  La   sotto-organizzazione   oggetto   del  trasferimento  del  ramo
d'azienda  relativo  alle  lavorazioni  nella  categoria OS18 ai fini
della  loro  unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere
necessariamente  la disponibilita' dello stabilimento che costituisce
il   mezzo  d'opera  indispensabile  ai  fini  dell'esecuzione  delle
lavorazioni previste dalla relativa declaratoria.
  L'effettiva   disponibilita'   dello   stabilimento  di  produzione
assolve,  ai  fini  del  riconoscimento  della  qualificazione  nella
categoria OS18, la ricorrenza del requisito di cui all'art. 18, comma
8,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  e
successive modificazioni. laddove prevede che l'adeguata attrezzatura
tecnica  consiste  nella  dotazione  stabile  di  attrezzature, mezzi
d'opera  ed  equipaggiamento  tecnico,  in  proprieta' o in locazione
finanziaria o in noleggio.
  L'art.  18,  comma 8, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura
tecnica  prevede  che  il  requisito  possa  essere  provato non solo
mediante   l'effettiva   proprieta'   in   capo   all'impresa   della
attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalita', tra cui i
contratti  di  noleggio  o  di  locazione  finanziaria.  Ne discende,
dunque,   che  lo  stabilimento  non  dovra'  essere  necessariamente
acquisito  in  proprieta',  ma  potra'  essere  acquisito, in maniera
continuativa  e  stabile, anche ad altro titolo, purche' il contratto
da cui la disponibilita' trae origine sia trasferibile secondo quanto
gia'  espresso  nelle  determinazioni  del 5 giugno 2002, n. 11 e del
26 febbraio 2003, n. 5.
  Infatti  e' necessario, per le considerazioni sopra svolte relative
alla  cessione  del  ramo  aziendale afferente la categoria OS18, che
nell'ipotesi  di  cessione  transiti  in capo al cessionario oltre al
know  how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono
nella  categoria,  anche  lo  stabilimento  in  cui  si effettuano le
lavorazioni stesse.
  In  base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto gia'
espresso nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7,
lettera   e),   dell'allegato   alla   determinazione  in  ordine  al
riconoscimento   della   qualificazione   nella  categoria  OS18,  si
specifica che:
    1)  l'accertamento  della  sussistenza dell'adeguata attrezzatura
tecnica,   ai   sensi   del  combinato  disposto  della  declaratoria
dell'allegato   A   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
25 gennaio  2000,  n.  34  e  successive modificazioni e dell'art. 18
comma  8,  del  medesimo  decreto del Presidente della Repubblica non
puo'   prescindere  dalla  verifica  circa  la  disponibilita'  dello
stabilimento  di  produzione dei manufatti e componenti da mettere in
opera;
    2) la disponibilita' dello stabilimento di produzione deve essere
attuale  e  futura,  posto  che  solo attraverso l'accertamento della
disponibilita'     dello    stabilimento    per    l'intera    durata
dell'attestazione,   e'   comprovata  la  capacita'  dell'impresa  ad
eseguire   la  specifica  prestazione  richiesta  dalla  declaratoria
dell'allegato   a)   del   suddetto   decreto  del  Presidente  della
Repubblica;
    3)  lo  stabilimento  -  tenuto conto che l'art. 18, comma 8, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 e successive
modificazioni, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica,
prevede  che  il possesso del requisito possa essere provato non solo
mediante   l'effettiva   proprieta'   in   capo   all'impresa   della
attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalita', tra cui i
contratti  di noleggio o di locazione finanziaria - non dovra' essere
necessariamente  acquisito in proprieta', ma potra' essere acquisito,
in  maniera  continuativa e stabile anche ad altro titolo, purche' il
contratto  da  cui  la  disponibilita'  trae origine sia trasferibile
secondo  quanto gia' espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002,
n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5;
    4)  la  qualificazione  puo' essere attribuita anche nel caso che
per  i  lavori  eseguiti  non  siano  stati  impiegati esclusivamente
componenti  e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo
al rilascio dell'attestazione di qualificazione;
    5) la condizione che la disponibilita' dello stabilimento sia per
tutta la durata della qualificazione comporta l'obbligo per l'impresa
attestata   di   chiedere   la  modifica  dell'attestazione,  con  la
eliminazione  della  qualificazione  nella  categoria OS18, ove venga
meno il titolo legittimante tale disponibilita';
    6)  il  titolo  inerente  la  disponibilita' dello stabilimento e
l'obbligo  di  cui  al  precedente  punto  5 deve essere annotato nel
registro della competente Camera di Commercio.
      Roma, 8 settembre 2004
                                        Il presidente: Rossi Brigante