IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato   che,   con   regolamento   (CE)  n.  1486/2004  della
Commissione  del  20 agosto 2004, la denominazione «Valle del Belice»
riferita   agli   oli   extravergine  di  oliva,  e'  iscritta  quale
denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di
origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.)  previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana il disciplinare, di produzione e
la  scheda  riepilogativa  della  denominazione  di  origine protetta
«Valle  del Belice», affinche' le disposizioni contenute nei predetti
documenti   siano   accessibili   per  informazione  erga  omnes  sul
territorio italiano;
                              Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa  della  denominazione  di  origine  protetta «Valle del
Belice»,  registrata  in  sede  comunitaria  con  regolamento (CE) n.
1486/2004 del 20 agosto 2004.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Valle  del  Belice»  possono  utilizzare, in sede di presentazione e
designazione  del  prodotto,  la  menzione  «Denominazione di origine
protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n.
2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 2 settembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate