IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato   che,   con   regolamento   (CE)  n.  1486/2004  della
Commissione  del  20 agosto  2004,  la  denominazione  «Kiwi  Latina»
riferita  ai  prodotti  ortofrutticoli  e  cereali, e' iscritta quale
indicazione  geografica  protetta nel registro delle Denominazioni di
origine  protette  (D.O.P.)  e delle Indicazioni geografiche protette
(I.G.P.)  previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la  scheda  riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Kiwi
Latina»,  affinche'  le disposizioni contenute nei predetti documenti
siano   accessibili   per  informazione  erga  omnes  sul  territorio
italiano;
                              Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa  della  indicazione  geografica protetta «Kiwi Latina»,
registrata  in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1486/2004 del
20 agosto 2004.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Kiwi   Latina»  possono  utilizzare,  in  sede  di  presentazione  e
designazione   del  prodotto,  la  menzione  «Indicazione  geografica
protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n.
2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 2 settembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate